Ambito di applicazione della norma
La norma si applica alle operazioni e alle attività di lavoro su impianti elettrici di qualsiasi livello di tensione (dalla bassissima tensione all’alta tensione), che siano fissi, mobili, permanenti o provvisori, e include attività connesse alla produzione, trasmissione, trasformazione, distribuzione e utilizzo dell’energia elettrica. Le prescrizioni riguardano non solo i lavori elettrici ma anche quelli non elettrici, come scavi o attività edili, effettuati in prossimità di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati, in conformità con il D.Lgs. 81/08.
La norma non si applica ai lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, regolati dalla norma CEI 11-15, né a impianti particolari come ad esempio quelli off-shore o su veicoli. La norma non si applica ai lavori a distanza maggiore o uguale a DA9 (vedere schema a seguito) da parti attive in tensione non protette o non sufficientemente protette, quando tali lavori non interferiscono con la distanza DA9. Non si applica neppure quando non sussistono condizioni di “Rischio elettrico” per le persone.
Inchiesta Pubblica
Il Progetto CEI PRJ-3517 propone una nuova edizione della Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”, attualmente in fase di inchiesta pubblica, con scadenza per i commenti il 17 gennaio 2025.
Tutti gli interessati, inclusi professionisti del settore elettrico, responsabili tecnici e datori di lavoro, possono contribuire inviando commenti tramite il sito del CEI: https://service.ceinorme.it/inchiestePubbliche/inchieste-pubbliche.html
Riepilogo definizioni e requisiti
Riepiloghiamo le definizioni ed i requisiti delle qualifiche di PES, PAV e PEI, introdotte dalla Norma CEI 11-27 edizione 2021, relative all’esecuzione dei lavori elettrici in bassa tensione (fino a 1000 V c.a. o 1550 V c.c.).
Definizioni:
- P.EC.(Persona Comune): persona che non è esperta e non è avvertita
- P.ES. (Persona ESperta): persona con conoscenza dell’impiantistica elettrica e della relativa normativa di sicurezza, con un’esperienza tali da permetterle di analizzare i rischi derivanti dall’elettricità e che possieda doti di equilibrio, attenzione, precisione per svolgere lavori elettrici in piena sicurezza. Una PES può svolgere lavori elettrici FUORI TENSIONE e IN PROSSIMITÀ.
P.AV. (Persona AVvertita): persona che non possiede completamente tutti i requisiti di un P.ES. , ma li soddisfa almeno in parte. La Persona AVvertita può eseguire lavori fuori tensione e in prossimità solo se assistita da una PES. - PE.I. (PErsona Idonea): persona in possesso dei requisiti per poter svolgere tutti i tipi di lavori elettrici, compresi quelli SOTTO TENSIONE su sistemi di Categoria 0 e I.
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URI (Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico) si tratta della persona responsabile dell’impianto elettrico “durante l’attività lavorativa”.
- RI (Responsabile dell’Impianto): si tratta della persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico “durante l’attività lavorativa”.
- URL (Unità Responsabile del Lavoro): secondo la nuova definizione l’Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL) è definita come l’Unità o la Persona alla quale è demandato l’incarico di preparare ed eseguire il lavoro elettrico. In sostanza è stato specificato che URL non solo esegue, ma anche “prepara” il lavoro elettrico.
- PL (Preposto Lavori): si tratta della persona designata alla conduzione dell’attività lavorativa.
Per evitare fraintendimenti connessi alle nuove figure, si deve tener presente che URI e URL sono state introdotte per tener conto che nelle aziende/società organizzate e strutturate (per es. di medie e grandi dimensioni) ogni attività lavorativa viene studiata e progettata più che da una singola persona, da uno staff aziendale. Quest’ultimo può essere formato da personale appartenente a più comparti e che viene coinvolto per le più svariate ragioni in relazione al mansionario aziendale e/o alle responsabilità assegnate.
Per le aziende con minore struttura o per gli artigiani o per micro aziende, la figura URI è sempre presente in quanto proprietaria dell’impianto elettrico, mentre le figure di URL, di RI, e di PL possono essere distinte o possono coincidere in un’unica Persona, purché questa abbia tutte le competenze necessarie.
Si richiamano le categorie di lavoro elettrico sopra citate:
- Lavoro SOTTO TENSIONE: lavoro elettrico eseguito su quadri, apparecchiature, o comunque parti attive di impianti elettrici che sono sotto tensione (ovvero collegate, attive e nel loro normale funzionamento). La zona di lavoro sotto tensione (DL) è la distanza limite entro la quale l’esecuzione di un lavoro elettrico è considerato a contatto con parti in tensione, detta zona si estende per una distanza di 15 cm intorno alla parte attiva in tensione, definendo così l’area di lavoro sotto tensione. In questa zona non sono ammesse persone non autorizzate ed eventuali oggetti mobili che non vengono utilizzati per lo svolgimento del lavoro.
- Lavoro FUORI TENSIONE: lavoro elettrico eseguito su quadri, apparecchiature o parti di impianti elettrici normalmente in funzione a cui viene tolta tensione per l’esecuzione del lavoro.
- Lavoro IN PROSSIMITÀ: lavoro elettrico eseguito entro una certa distanza dalle parti attive di una qualsiasi apparecchiatura elettrica in condizioni di normale funzionamento e quindi in tensione. La zona di lavoro in prossimità (DV) è la distanza oltre i 15 cm e fino a 65 cm dalla parte attiva in tensione entro la quale un lavoro elettrico viene considerato in prossimità. In questa zona devono essere messe in atto tutte le precauzioni necessarie affinché sia impedita la penetrazione, diretta o indiretta, nella adiacente zona di lavoro sotto tensione, mentre al di fuori della zona di lavoro in prossimità si presuppone l’assenza di rischio elettrico.
- La zona di lavoro non elettrico (compresa tra la distanza DV e la distanza DA9) è stata introdotta nella IV edizione della norma al fine di definire le condizioni per operare entro tale zona in quanto nella precedente edizione della norma tali condizioni non erano specificate né lo erano in alcuna legislazione nazionale.
Committenti
Nell’affidare lavori elettrici, i committenti datori di lavoro devono richiedere che il personale sia in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori secondo la presente Norma e se del caso secondo integrazioni deducibili dalla Norma CEI 78-17 Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali.
I requisiti necessari per rivestire i ruoli di PES, PAV, PEI
Per i DdL e per i lavoratori autonomi di aziende abilitate, ai sensi dell’articolo 3 del DM 37/08 alla realizzazione di impianti di cui all’articolo 2 comma 1 lettera e) , la condizione di PES o di PAV, ed eventualmente l’idoneità ai lavori sotto tensione in BT, può essere autocertificata, quando richiesta dal committente i lavori.
Per un lavoratore dipendente di un’azienda, invece, l’assegnazione del ruolo di PES o PAV è di esclusiva facoltà del datore di lavoro: la designazione deve essere fatta per iscritto e controfirmata dal lavoratore a cui viene attribuito il ruolo. In questo caso, il datore di lavoro deve basarsi sulla preparazione del dipendente (eventuale diploma o attestato di formazione) o sulla sua esperienza in campo. Nel caso in cui il datore di lavoro ritenga una persona non in possesso dei necessari requisiti, può richiedere al lavoratore di frequentare apposito corso di formazione PES / PAV con i contenuti specifici dettati dalla normativa CEI 11-27.
Ruolo di PES o PAV per lavoratori dipendenti
Per il riconoscimento della qualifica di PES o PAV, la persona deve possedere le conoscenze teoriche generali in abito elettrico di livello 1A e conoscenze e capacità per l’operatività di livello 1B. La durata e l’ampiezza dell’attività formativa dipendono da vari fattori, tra cui si evidenziano la preparazione scolastica, l’esperienza pregressa e la complessità dei lavori che dovranno essere svolti. In particolare, la complessità dovrà essere definita dal datore di lavoro e indicata al soggetto formatore per la preparazione dei contenuti e della durata dei corsi. Si raccomanda, comunque, una durata minima per la preparazione teorica (livello 1A) non inferiore alle 10 h
Ruolo di PEI
Per il conseguimento dell’idoneità, la persona deve possedere le conoscenze teoriche per i lavori sotto tensione di livello 2A e pratiche di livello 2B del par. 6.3.2.3 della CE 11-27, rappresentative del lavoro sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I.
Formazione e Aggiornamenti della formazione degli addetti ai lavori elettrici
I corsi formativi possono essere erogati o dalle aziende, datrici di lavoro, o da altri soggetti esterni alle stesse. In quest’ultimo caso, i soggetti devono rilasciare un attestato di regolare frequenza ai corsi di formazione comprensivo delle valutazioni finali di apprendimento. Le conoscenze pratiche possono venire acquisite tramite affiancamento della Persona da formare con PES idonee, durante l’attività.
Gli addetti ai lavori elettrici alle dipendenze di aziende installatrici devono svolgere un aggiornamento con cadenza almeno quinquennale per un numero di ore non inferiore a quattro.