Proroga al 30 settembre 2023
Articolo 01 |
- Confermata l’attesa proroga al 30 settembre 2023 per la possibilità di portare in detrazione al 110% le spese su villette e abitazioni unifamiliari che al 30 settembre abbiano già raggiunto il 30% dell’avanzamento dei lavori. In sostanza, ci sarà più tempo per effettuare i lavori e fare i bonifici.
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Crediti bancari trasformati in BTP
Articolo 1 |
- Conversione dei crediti delle banche in Btp a 10 anni: le disposizioni introdotte consentono alle banche, agli intermediari finanziari iscritti all’apposito albo e alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, cessionarie dei crediti d’imposta legati agli interventi rientranti nel cd. Superbonus, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta sino al 31 dicembre 2022, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a 10 anni. Tale sottoscrizione è autorizzata nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di spese legate al superbonus, già utilizzati in compensazione, a condizione che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno.
- In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni ordinarie effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.
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Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito
Articolo 2-quinquies |
- Remissione in bonis entro il 30 novembre 2023, per i contribuenti che non effettueranno per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale entro il 31 marzo 2023 (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell’ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023. Per completezza, va rammentato che l’Agenzia delle entrate, audita il 2 marzo 2023 in occasione dell’esame del provvedimento, ha chiarito che i contribuenti possono inviare le comunicazioni relative alle spese del 2022 anche fino al 30 novembre 2023, avvalendosi dell’istituto della c.d. remissione in bonis, disciplinata dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, con il versamento della sanzione di 250
- Il beneficiario della detrazione può effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cd. remissione in bonis (di cui all’art. 2, comma 1 , del D.L. 2 marzo 2012), se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all’albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un’impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.
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Deroga al divieto di cessione del credito
Articolo 2 |
- Per le spese relative ad interventi di superamento delle barriere architettoniche, con detrazione riconosciuta al 75%, vi è ancora la possibilità di continuare ad avvalersi della disciplina della cessione del credito.
- Non applicabilità del divieto qualora i beneficiari della detrazione risultino essere:
- Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (lettera c) dell’art. 119, comma 9, del D.L. n. 34/2020);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (lettera d) dell’art. 119, comma 9, del del D.L. n. 34/2020);
- ONLUS, OdV iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano (lettera d-bis) dell’art. 119 , comma 9, del D.L. n. 34/2020).
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Integrazioni CILAS
(interpretazione autentica con applicazione retroattiva)
Articolo 2-bis |
E’ consentito di usufruire del superbonus 110 per cento per il 2023 e dell’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante al titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi, analogo trattamento viene previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante |
Norme di interpretazione autentica
Articolo 2-ter |
- per gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà, non un obbligo; l’indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese;
- il contribuente può avvalersi della cd. remissione in bonis, con riferimento all’obbligo di presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del sismabonus e del superbonus;
- i requisiti richiesti alle imprese per l’esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro – valevoli ai fini della fruizione del cd. superbonus – possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023; che la soglia predetta è calcolata avendo riguardo al singolo contratto; che tali requisiti non abbiano rilevanza, con riferimento agli incentivi concernenti le spese per l’acquisto delle unità immobiliari.
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Compensazione crediti fiscali
Articolo 2-quater |
E’ prevista la possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, ivi compresi i crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020. |