Sempre più spesso ci capita di rispondere ad una domanda, la cui risposta non è ne scontata e ne molto conosciuta. Un generatore di calore usato (Caldaia a gas, pompa di calore o generatore a biomassa) si può reinstallare anche se già precedentemente usato in un altro impianto? Bhè, diversamente da come si possa immaginare, la risposta non è uguale in tutti i casi. Vediamo insieme il perchè.
Caldaie a gas
La risposta la fornisce il combinato di norme UNI 7129 e 7128 nelle loro ultime edizioni del 2015.
La Uni 7129-15 parte 2, al punto 4.1, dice che: “Non è consentito installare apparecchi a gas non integri; inoltre non è consentito installare apparecchi, montati in modo fisso, rimossi e dismessi da altri impianti, se non preventivamente rimessi a nuovo”.
La norma parte quindi con un divieto, ma prevede una eccezione (di difficilissima applicazione), esemplificata dalla UNI 7128-15 al punto 11.3: “Con rimessa a nuovo” si intende l’insieme delle operazioni atte a ripristinare la funzionalità e le prestazioni di un prodotto precedentemente immesso sul mercato e poi dismesso, al fine di immetterlo nuovamente in commercio e/o metterlo in servizio in un differente impianto. Ciò comporta la necessità di accertamento da parte del “fabbricante” (anche se diverso dal fabbricante originario) della conformità del prodotto “rimesso a nuovo” a tutte le disposizioni legislative applicabili”.
Per “fabbricante”, sempre secondo la UNI 7128, si definisce anche la persona fisica o giuridica che mette in commercio (per esempio a titolo di vendita e/o locazione e/o noleggio, anche se gratuito), un prodotto rimesso a nuovo assumendosi gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative applicabili”.
Generatori con gas frigorifero (pompe di calore)
La risposta la fornisce il gruppo di norme EN 378 che regolamenta gli impianti di refrigerazione di tutte le taglie (incluse le pompe di calore), agli impianti secondari di raffreddamento o riscaldamento e agli alloggiamenti di questo genere di impianti.
In particolare, l’articolo 1 (scopo) definisce il campo di applicazione delle norme e indica che le stesse sono applicabili a: “nuovi sistemi di refrigerazione, ampliamenti o modifiche dei sistemi già esistenti, e per i sistemi stazionari esistenti, trasferiti e gestiti in un altro sito.”
Il richiamo a “sistemi stazionari esistenti, trasferiti e gestiti in un altro sito” indica che la norma regolamenta anche gli impianti costruiti con componenti usati e spostati da un impianto ad un altro. Va tuttavia preso in considerazione anche un altro elemento indicativo del campo di applicazione, ovvero che “La presente norma non è applicabile ai sistemi di refrigerazione e alle pompe di calore fabbricati prima della data della sua pubblicazione come norma europea ad eccezione di estensioni e modifiche al sistema che sono state attuate dopo la pubblicazione.”
Possono quindi essere installati sistemi di refrigerazione trasferiti e gestiti in un altro sito purchè sia fabbricati dopo l’entrata in vigore della norma EN 378, la cui prima pubblicazione risale all’anno 2008 (successiva al Nuovo regolamento Fgas 842/2006)
I generatori con gas frigorifero (pompe di calore) rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento UE 813/2013 e della direttiva 2009/125/CE che dettano le regole per l’immissione sul mercato. Tali disposizioni normative non sono applicabili successivamente all’immissione sul mercato, fatto salvo il caso in cui il generatore abbia subito modifiche.
Generatore a biomassa (legna, pellet, cippato, ecc..)
La risposta la fornisce il gruppo di norme EN 10683 che regolamenta gli impianti dotati di Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi.
In particolare, l’articolo 5.1 (Generalità) definisce le attività preliminari che l’installatore deve eseguire al fine di determinare la compatibilità dell’impianto, le eventuali limitazioni disposte dai regolamenti amministrativi locali, le eventuali prescrizioni particolari o convenzionali derivanti da regolamenti di condominio, servitù, leggi o atti amministrativi. In questo ambito è anche indicato all’installatore il principio secondo il quale un generatore di calore può ritenersi idoneo all’installazione richiamando in dettaglio “gli apparecchi per i quali il fabbricante dichiari esplicitamente tale possibilità sulla documentazione tecnica e sui libretti di uso e manutenzione”.
Conseguentemente alle indicazioni dell’articolo 5.1, il successivo articolo 6.6, indica le attività di montaggio e posa in opera demandate all’installatore.
I generatori a biomassa rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/42/CE e del regolamento UE 305/2011 che dettano le regole per l’immissione sul mercato. Tali direttive non sono applicabili successivamente all’immissione sul mercato, fatto salvo il caso in cui il generatore abbia subito modifiche.
Una precisazione
Pur essendo consentito in alcuni specifici casi, si sconsiglia fortemente di provvedere all’acquisto ed all’installazione di generatori di calore usati, inquanto:
- le garanzie del fabbricante su quei prodotti verrebbero perdute;
- l’utilizzatore non potrebbe mai avere certezza che il prodotto non risultasse già modificato prima del trasferimento di proprietà;
- gli organi preposti potrebbero impedire la registrazione del prodotto nei catasti termici regionali;
- si prederebbero gli incentivi fiscali qualora vincolati all’installazione di generatori nuovi.