Nuovo Regolamento Macchine – Cosa riserva il futuro per i fabbricanti
Dopo 15 anni dall’ultimo aggiornamento, anche la Direttiva Macchine 2006/42/CE necessita di innovazione. Per questo, il 21 aprile 2021 è uscito il testo della proposta per il Nuovo Regolamento Macchine. Gli aspetti che hanno portato a ridefinire nuove regole comuni per i fabbricanti di macchine da immettere in UE sono:
- Problema 1: la direttiva macchine non tratta in maniera sufficiente rischi nuovi generati delle tecnologie emergenti.
- Problema 2: i) incertezza del diritto in ragione della mancanza di chiarezza sull’ambito di applicazione e sulle definizioni; e ii) possibili lacune in termini di sicurezza nelle tecnologie tradizionali.
- Problema 3: disposizioni insufficienti per le macchine che presentano rischi elevati.
- Problema 4: costi monetari e ambientali dovuti a una documentazione ampia in formato cartaceo.
- Problema 5: incongruenze con altri atti della normativa dell’Unione in materia di sicurezza dei prodotti.
- Problema 6: divergenze di interpretazione in ragione del recepimento.
Vediamo quali sono le principali novità che il Nuovo Regolamento Macchine si prefigge di introdurre.
La proposta integra le disposizioni della decisione 768/2008/CE relativa al nuovo quadro normativo. Ciò rafforzerà la vigilanza del mercato e chiarirà la procedura della clausola di salvaguardia. Decisioni della Commissione in merito alle misure adottate dagli Stati membri su prodotti immessi sul mercato dell’UE saranno richieste soltanto se altri Stati membri non concordano con tali misure, una procedura questa che semplificherà il lavoro della Commissione.
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RESS) per le macchine tradizionali
La proposta di regolamento adatta o aggiunge i seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute al fine di affrontare rischi specifici delle macchine.
1.1.2. I principi di integrazione della sicurezza sono stati adattati per consentire agli utilizzatori di macchine di sottoporre a prova le funzioni di sicurezza delle macchine.
Il requisito essenziale 1.6.1 concernente la manutenzione è stato adattato per facilitare un salvataggio tempestivo e sicuro qualora gli operatori siano intrappolati nella macchina.
Documentazione digitale: il RESS 1.7.4 relativo alle istruzioni e l’allegato V sulla dichiarazione di conformità del fabbricante consentono ai fabbricanti di fornire le istruzioni e la dichiarazione di conformità in formato digitale. Tuttavia è obbligatorio fornirle in formato cartaceo su richiesta.
Il RESS 1.7.4 relativo alle istruzioni è stato ulteriormente adattato al fine di richiedere informazioni sulle emissioni di sostanze pericolose dalle macchine, mentre i RESS 2.2.1.1 e 3.6.3.1 relativi alle vibrazioni emesse dalle macchine portatili tenute e condotte a mano sono stati modificati per adattare le istruzioni sulle vibrazioni in maniera da ridurre l’esposizione a infortuni professionali.
Il RESS 2.2 relativo alle macchine portatili tenute e/o condotte a mano è adattato per catturare o ridurre le emissioni di sostanze pericolose.
La sezione 3 sui requisiti per ovviare ai rischi dovuti alla mobilità delle macchine è stata adattata per affrontare i rischi relativi a macchine autonome e stazioni remote di supervisione.
Il RESS 3.2.2 relativo ai sedili per le macchine mobili è stato adattato per rafforzare la sicurezza dei conducenti.
Il RESS 3.5.4 relativo ai rischi di contatto con linee elettriche aeree sotto tensione è stato aggiunto per evitare incidenti quando le macchine entrano in contatto con linee aeree.
Il RESS 6.2 relativo ai dispositivi di comando è stato adattato consentendo, ove possibile, sugli ascensori a bassa velocità l’uso di dispositivi di comando diversi da quelli ad azione mantenuta al fine di consentire l’innovazione.
Installazione di apparecchi di sollevamento: con l’obiettivo di facilitare le attività di vigilanza del mercato, la dichiarazione di conformità del fabbricante specificherà in aggiunta l’indirizzo presso il quale la macchina è installata in modo permanente soltanto per il sollevamento di macchine installate in un edificio o una struttura.
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per le macchine dotate di nuove tecnologie digitali
La valutazione dei rischi che i fabbricanti devono svolgere prima che le macchine vengano immesse sul mercato/messe in servizio dovrà comprendere anche i rischi che sorgono dopo la loro immissione sul mercato a causa del loro comportamento in evoluzione e autonomo.
Cibersicurezza che incide sulla sicurezza
Con l’obiettivo di affrontare i rischi derivanti da azioni dolose di terzi e che incidono sulla sicurezza delle macchine, la proposta aggiunge un nuovo RESS 1.1.9 e chiarisce il RESS 1.2.1 in materia di sicurezza e affidabilità dei sistemi di comando.
Interazione uomo-macchina
Le macchine stanno diventando più potenti ed autonome e alcune somigliano quasi all’uomo, una circostanza questa che richiede l’adattamento dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi al contatto tra uomo e macchine, ossia il RESS 1.1.6 relativo all’ergonomia e il RESS 1.3.7 sui rischi dovuti agli elementi mobili e alle tensioni psichiche.
Macchine con capacità in evoluzione
Anche se i rischi relativi ai sistemi di intelligenza artificiale saranno regolamentati dalla normativa dell’Unione in materia di intelligenza artificiale, la proposta deve garantire che l’intera macchina sia sicura, considerando le interazioni tra i componenti della macchina, compresi i sistemi di intelligenza artificiale. A tale riguardo, sono stati adattati i seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute: principi generali, 1.1.6 relativo all’ergonomia, 1.2.1 relativo alla sicurezza e all’affidabilità dei sistemi di comando e 1.3.7 sui rischi dovuti agli elementi mobili e alle tensioni psichiche.
Tracciabilità della sicurezza delle macchine
La sicurezza delle macchine si fonda sempre più sul comportamento del software una volta che le macchine sono state immesse sul mercato. Con l’obiettivo di sostenere il processo di valutazione della conformità e la vigilanza del mercato, sono stati aggiunti alcuni requisiti nuovi all’interno del RESS 1.2.1 relativo alla sicurezza e all’affidabilità dei sistemi di comando così come nelle informazioni richieste nel fascicolo tecnico di cui all’allegato IV.
Quando entrerà in vigore il nuovo regolamento macchine
Il nuovo Regolamento Macchine, entrerà in vigore dopo un periodo definito di 30 mesi dalla ratifica da parte del parlamento nazionale, per consentire ai costruttori di adeguarsi per tempo. Gli Stati avranno l’obbligo di comunicare alla Commissione le regole decise in merito alle sanzioni entro 24 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento.
Approfondimenti e link ufficiale
Ultimo aggiornamento: 18/11/2021 – si prevede che il voto sui progetti di emendamento abbia luogo nel marzo 2022.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM:2021:0202:FIN