Interpello Commissione n. 1/2020 del 28.01.2020
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 1/2020 del 28 gennaio 2020, risponde a un quesito formulato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, fornendo il proprio parere in merito all’applicazione o meno della sanzione prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per i datori di lavoro che, “senza abilitazione”, operano su particolari attrezzature di lavoro di cui all’art. 73 comma 4 dello stesso decreto legislativo.
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro rileva che il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ha modificato l’articolo 69, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, inserendo nella definizione di “operatore” anche il “datore di lavoro” che precedentemente ne era escluso, ma non è intervenuto sui successivi articoli 71, comma 7, lettera a) e 87, comma 2, lettera c), del medesimo decreto.
Dal combinato disposto delle predette norme si evince la previsione di sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature di lavoro, che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, “i lavoratori” che non abbiano ricevuto “una informazione, formazione ed addestramento adeguati”.
La Commissione, pertanto, ritiene che a far data dall’entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 sia vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il “datore di lavoro” che ne sia privo.
Tuttavia, fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, la Commissione ritiene – sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale – che l’ambito di operatività del sopra citato articolo 87, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto “le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro”.
In pratica ciò che emerge dall’Interpello è che i datori di lavoro debbano acquisire l’abilitazione, ma nel contempo, se ne sono sprovvisti, non possono essere sanzionati dagli organi di vigilanza.