Limitazione per generatori di calore a biomassa legnosa (stufe e caminetti)
La Regione Lombardia, con la Delibera n. 3606 del 28 settembre 2020, ha approvato le nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti, in relazione anche all’emergenza sanitaria da Covid-19.
La Delibera contiene anche disposizioni di aggiornamento delle misure temporanee da attivare in caso di perdurante accumulo degli inquinanti: sull’utilizzo delle biomasse legnose, sugli spandimenti agricoli e sulla mobilità.
Le nuove disposizioni, di primo e secondo livello, scattano a far data dall’11 gennaio 2021, al verificarsi di particolari condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni degli inquinanti, e si applicano nel semestre invernale dal 1° ottobre al 31 marzo dell’anno successivo.
Per quanto concerne l’utilizzo delle biomasse legnose (Rif. Allegato 4) si precisa quando scatta il divieto, che si applica a tutti i Comuni del territorio provinciale interessato dall’attivazione delle misure.
Le misure temporanee omogenee sono articolate su due livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10 registrato dalle stazioni di rilevamento e sono le seguenti:
• Misure temporanee omogenee di 1° livello (ARANCIO)
b.2 Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;
• Misure temporanee omogenee di 2° livello (ROSSO)
b.10 Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.
Le misure temporanee omogenee a carattere locale si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale da parte dei Comuni interessati.
I controlli relativi all’attuazione delle misure temporanee spettano ai Comuni attraverso i propri organi di controllo e in particolare attraverso gli agenti di Polizia Locale. Nel caso dell’utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa i controlli saranno di tipo documentale e basati sulla appartenenza del generatore ad una determinata classe di qualità ambientale secondo quanto definito dal DM 186/2017.
Le sanzioni applicabili in caso di accertamento di violazione sono individuate dalla specifica ordinanza emanata dai singoli Comuni o, in assenza, dalla normativa regionale vigente.