Cosa è un “attrezzatura intercambiabile”?
La risposta alla domanda è riportata all’articolo 2 comma “b” della DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE che definisce l’attrezzatura intercambiabile come un “dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall’operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile”
La definizione raggruppa decine di tipologie di prodotti, ma decisamente ricca di significato. In particolare :
- E’ un dispositivo che “ dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato…” quindi si assembla a una macchina già messa in servizio.
- A tale proposito va ripresa le definizione di «messa in servizio» riportata dalla direttiva nel medesimo articolo 2 al comma “k”, ovvero il “primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all’interno della Comunità, di una macchina oggetto della presente direttiva”.
- Conseguentemente a questa condizione, va osservato cosa comporta la prima messa in servizio, che prevede precisi obblighi in capo al fabbricante e determinati dall’articolo 5 della Direttiva Macchine e rispondono alla marcatura CE.
- Il fabbricante che della macchina che espleta le procedure richiamate dall’articolo 5 prima della messa in servizio, deve determinare, come prescritto all’allegato I della stessa direttiva macchine, “i limiti della macchina, il che comprende l’uso previsto e l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile” riportando tali informazioni sul manuale di istruzioni, così come prescritto ai commi “g” e “h” dell’articolo 1.7.4.2 della direttiva.
- E’ un dispositivo che è “’ è assemblato alla macchina o al trattore dall’operatore stesso….” pertanto l’applicazione dell’attrezzatura intercambiabile è consentita all’operatore ed egli è la persona deputata ad eseguire l’assemblaggio.
- Il fine dell’attrezzatura e del suo assemblaggio è modificare una funzione esistente o apportare una nuova funzione. E’ quindi legittimo e possibile apportare alle macchine nuove funzioni o modificare quelle esistenti, ed è questo lo scopo delle attrezzature intercambiabili.
- E’ un dispositivo che è assemblato “…. al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione,nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile” ovvero l’uso dell’attrezzatura intercambiabile non vincola un singolo funzionamento specifico per la macchina, bensì consente alla macchina stessa di poter operare modificando o integrando le funzioni per cui è immessa sul mercato o introducendone di nuove. Questo punto cardine determina pertanto una concreata apertura della macchina nei confronti di diverse attrezzature intercambiabili seppur queste determinino modifiche o nuove funzionalità alla macchina stessa. Va tuttavia osservato che la medesima apertura non pone alcuna surroga alle prescrizioni del fabbricante della macchina in seno all’ “uso previsto e l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile” che egli stesso avrà riportato sul manuale di istruzioni. In funzione di questo aspetto fondamentale, è chiaro che l’assemblaggio di un attrezzatura intercambiabile che modifichi o apporti nuove funzionalità alla macchina, così come immessa sul mercato dal fabbricante, non assoggetti l’insieme a nuova marcatura CE, qualora l’applicazione rientri nei limiti di utilizzo della macchina, già previsti dal fabbricante che ne ha provveduto alla prima messa in funzione. Qua
Un esempio concreto: le prolunghe delle forche dei carrelli elevatori
L’esempio in oggetto, relativa all’attrezzatura intercambiabile di prolungamento delle forche di un carrello elevatore è un esempio calzante.
Il fabbricante del carrello elevatore ha valutato la macchina (prima della messa in funzione o dell’immissione sul mercato) dichiarando la stessa conforme alla direttiva macchine e verificando quindi il rispetto dei requisiti 1.3.1 (perdita di stabilità), 3.4.1 (movimenti incontrollati) e 4.1.2.1 (rischi dovuti alla mancanza di stabilità). La verifica di tali RESS è fatta in sede di progettazione e collaudo, rapportando il momento ribaltante dato dal carico posizionato sulle forche rispetto il momento stabilizzante (dato dal peso al baricentro delle macchina). Per eseguire questi calcoli, il fabbricante determina i limiti della macchina prevedendo il carico massimo trasportabile e la posizione massima che tale carico può assumere una volta posizionato sulle forche del muletto.
Il caso in cui il carrello elevatore può accettare attrezzature intercambiabili quali le prolunghe delle forche
In questo caso il fabbricante può determinare sotto propria responsabilità, che eventuali attrezzature intercambiabili volte a prolungare le forche e quindi a protendere in avanti il baricentro del carico (aumentando conseguentemente il momento ribaltante) rientrano nei limiti della macchina inquanto quest’ultima dispone di un momento stabilizzante sufficiente anche in tali condizioni di uso previsto. A fronte di queste valutazioni, il fabbricante del carrello elevatore immette sul mercato la macchina, indicando questi limiti di utilizzo nel manuale di istruzioni, lasciando possibilità all’operatore di integrare o meno le prolunghe delle forche senza dover provvedere ad una nuova valutazione di insieme ai sensi della direttiva macchine.
Il caso in cui il carrello elevatore non può accettare attrezzature intercambiabili quali le prolunghe delle forche
In questo caso il fabbricante verifica i requisiti della direttiva macchine sulla macchina così come progettata e costruita, escludendo dai limiti di funzionamento l’eventuale utilizzo di attrezzature intercambiabili volte a prolungare le forche. Secondo le valutazioni operate dal fabbricante, se il momento ribaltante cambia (prolungando le forche del muletto oltre a quanto previsto dal fabbricate dello stesso) la verifica di tali RESS decade proprio perchè l’applicazione delle prolunghe delle forche eccede i limiti della macchina. A fronte di queste valutazioni, il fabbricante del carrello elevatore immette sul mercato la macchina, indicando questi limiti di utilizzo nel manuale di istruzioni, escludendo dai limiti di utilizzo la possibilità di integrare la macchina con attrezzature volte a prolungare la lunghezza delle forche e riportando divieti opportuni e rischi residui derivanti da eventuali usi scorretti ragionevolmente prevedibili. all’operatore di integrare o meno le prolunghe delle forche senza dover provvedere ad una nuova valutazione di insieme ai sensi della direttiva macchine.
Conclusioni all’esempio pratico
L’applicazione delle prolunghe sulle forche, non comporta una certificazione di insieme, SOLO E SOLTANTO se tale soluzione è già stata prevista dal fabbricante del carrello elevatore e ne è stata data evidenza sul manuale di istruzioni. Il RESS 3.6.3.2 (Usi molteplici) dedicato alla valutazione delle macchine mobili, riporta infatti l’obbligo del fabbricante di indicare, nelle istruzioni a corredo della macchina, per quali usi molteplici è prevista la macchina indicando quindi per quali attrezzature intercambiabili è già destinata ad operare.
In conclusione
L’equipaggiamento di macchine con attrezzature intercambiabili non comporta costituzione di insieme così come definito all’articolo 2 comma “a” della direttiva macchina, SOLO E SOLTANTO se tale soluzione è già stata prevista dal fabbricante della macchina o del trattore e conseguentemente documentata sul manuale di istruzioni.