Approvato alla Camera l’emendamento che dà la possibilità ai consumatori di aggregarsi in comunità di prosumer.
Sono state messe le basi anche in Italia per la creazione di comunità rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo.
Mentre il Governo italiano è al lavoro per adottare nella propria legislazione la Direttiva Comunitaria UE 2018/2001 sulle rinnovabili, la RED II, con un provvedimento ad hoc, un emendamento al DL Milleproroghe, presentato dal presidente della Commissione Industria Gianni Girotto, permette di anticipare i tempi per ciò che concerne autoconsumo collettivo ed energy communities (art. 21 e 22 della RED II).
L’autoconsumo collettivo è un sistema che consente alle “comunità energetiche” di cittadini o agli abitanti dei condomini di poter produrre, utilizzare, immagazzinare e vendere energia elettrica, risparmiando sulla bolletta, attraverso la predisposizione di impianti fotovoltaici. L’autoconsumo collettivo è in grado di rendere più efficienti i consumi elettrici, grazie alla messa in comune delle utenze elettriche e allo scambio dell’energia accumulata, diminuire i costi di trasporto che insieme agli oneri di sistema, aumentano il costo dell’energia e consumare meno energia dei fornitori.
La Direttiva UE ha incluso tra i suoi articoli misure specifiche per consentire alle famiglie, alle comunità e alle imprese di trasformarsi in produttori di energia pulita. Misure che offrono la possibilità agli edifici residenziali di installare un singolo sistema fotovoltaico e alimentare diversi appartamenti o ai cittadini di creare comunità energetiche locali autosufficienti.
L’emendamento approvato, avviando una fase di sperimentazione fino al 30 giugno 2021 per piccoli impianti fino a 200 kW, permette ai consumatori di energia elettrica di associarsi per divenire prosumer che agiscono collettivamente, a patto che questa attività non costituisca l’attività commerciale o professionale principale.
Autoconsumatori che agiscono collettivamente e comunità energetiche devono in ogni caso agire nel rispetto di una serie di condizioni.:
– Devono produrre energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del DL Milleproroghe.
– Devono condividere l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L’energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati.
– L’energia deve essere condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo.
– Nel caso di comunità energetiche rinnovabili i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti devono essere ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione MT/BT.
– Nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi devono trovarsi nello stesso edificio o condominio.
I nuovi incentivi per l’autoconsumo collettivo, che saranno definiti da uno specifico Decreto del MiSE, non andranno ad aggiungersi a quelli esistenti, ma sostituiranno il meccanismo dello “scambio sul posto”, nel rispetto dell’equilibrio complessivo degli oneri presenti in bolletta e senza la possibilità di cumulare tali incentivi con quelli del Dm 4 luglio 2019 Fer 1.