Pubblicata la Circolare n. 2/E del 14 febbraio dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce con apposita Circolare 2/E del 14 febbraio 2020 e con un’utile Guida illustrata le modalità per fruire dello sconto fiscale in dichiarazione dei redditi al fine di abbellire gli edifici.
Nel documento viene chiarito il funzionamento del bonus, a chi spettano le detrazioni fiscali e in riferimento a quali zone e per quali lavori si può richiedere.
Ricordiamo, come già esposto in un precedente articolo, che il Bonus Facciate introdotto dalla Legge di bilancio 2020, consiste in una detrazione Irpef del 90% riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle Zone Territoriali Omogenee A e B del DM 2 aprile 1968 n.1444, ossia le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale (zone A) o le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A, dette “di completamento” (zone B).
Possono beneficiare del bonus facciate sia proprietari che i conduttori, soggetti residenti o non nel territorio dello Stato, persone fisiche (compresi esercenti di arti o professioni che però non devono aderire unicamente al regime forfettario) o imprese (società o enti).
La detrazione spetta nella misura del 90% della spesa sostenuta nel corso del 2020, senza alcun limite massimo, purché essa venga documentata. Il rimborso sarà ripartito in 10 quote annuali di pari importo. A differenza di altre agevolazioni fiscali sulla casa, non è consentito cedere il credito né richiedere lo sconto in fattura al fornitore che esegue i lavori.
Il beneficio fiscale riguarda essenzialmente gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’immobile, l’agevolazione viene ammessa esclusivamente per le spese relative ad interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Entrando nel dettaglio, le spese ammesse riguardano gli interventi:
• di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
• su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura:
• sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Il bonus è invece escluso per le spese:
• effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico
• sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.
Per gli interventi esclusi è comunque possibile usufruire di altre detrazioni (bonus ristrutturazione al 50% o ecobonus al 65% con il rispetto dei requisiti di rendimento energetico).
Spese correlate agevolabili:
• acquisto materiali
• progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell’attestazione di prestazione energetica)
• installazione ponteggi
• smaltimento materiale
• Iva
• imposta di bollo
• diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi
• tassa per l’occupazione del suolo pubblico
Per avere la detrazione del 90% le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale, anche online. I contribuenti titolari di reddito di impresa non hanno invece l’obbligo di effettuare il pagamento tramite bonifico.
Altri adempimenti da tenere presente:
• l’identificazione dell’immobile, riportando nella dichiarazione dei redditi i dati catastali;
• gli estremi dell’atto per il riconoscimento di titolo idoneo, qualora ad eseguire i lavori sia il detentore non il proprietario;
• la preventiva comunicazione della data di inizio lavori all’ASL territorialmente competente, quando necessario secondo le norme in materia di sicurezza dei cantieri;
• la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori, qualora si tratti di interventi finalizzati all’efficienza energetica.
Di seguito i link per scaricare la Circolare e la Guida: