31 Gennaio 2020 – Brexit, cosa accadrà dopo?
Il 31 gennaio 2020, dalle ore 24:00 CET (ore 23:00 GMT) il Regno Unito cessa ufficialmente di essere uno Stato membro dell’Unione europea. Da quel momento inizia il periodo di transizione che, salvo proroghe, terminerà entro la fine del 2020.
L’uscita definitiva del Regno Unito provocherà una serie di cambiamenti che influiranno sull’attività di numerose organizzazioni che operano a livello internazionale ed è perciò importante comprendere i principali cambiamenti che derivano dalla scelta presa dal Regno Unito e le azioni da compiere per evitare ritardi e intoppi sull’attività di produzione e commerciale di ogni singola azienda coinvolta.
Le principali aziende “colpite” saranno tutte quelle che producono merci, forniscono servizi in Regno Unito, esportano in UE e viceversa. In particolare, dal 30 Marzo 2019 i requisiti per l’immissione di determinati prodotti sul mercato britannico e dell’UE cambieranno, includendo le disposizioni per la valutazione della conformità, marcatura ed etichettatura.
Una breve sintesi e i riferimenti ai siti istituzionali attendibili
Il 2 Febbraio 2019, il governo inglese ha pubblicato il nuovo UK Mark (UKCA) che sostituirà il marchio CE per prodotti come giocattoli e macchinari. La notizia dell’adozione di tale nuovo marchio è data direttamente dal Governo Britannico attraverso il loro sito istituzionale: Sito Istituzionale Governo Britannico – Marchio UKCA ove esplicitamente riportato che ” la pagina è stata ritirata
Il 31 gennaio 2020 infatti, è stata ufficializzata l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea; in questo contesto, le parti hanno concordato un periodo di transizione fino alla fine del 2020 durante il quale negozieranno accordi supplementari. Durante questo periodo transitorio,le aziende potranno utilizzare la marcatura CE per i prodotti che soddisfano i requisiti di conformità UE, per immetterli nel mercato del Regno Unito. Sempre durante il periodo transitorio, non sono rilevabili cambiamenti per i prodotti esportati nell’UE che ad oggi dispongono della marcatura CE, utilizzata per dimostrare la conformità ai requisiti normativi imposti per l’ingresso nel mercato dell’Unione. Le notizie relative ed aggiornate relative alle pratiche da adottare durante il periodo transitorio, sono fornite attraverso il sito istituzionale del Governo Britannico (Sito Istituzionale Governo Britannico- Periodo transitorio) e dell’Unione Europea (Sito Istituzionale Unione europea – Brexit) . Parallelamente alle fonti istituzionali dirette, sono fornite dallo Stato Italiano informazioni specifiche sugli scambi doganali, attraverso il sito istituzionale delle Dogane e dei Monopoli (Sito Istituzionale Dogane e Monopoli – Brexit).
Il 31 dicembre 2020, dovrebbe terminare (salvo proroghe) il periodo transitorio. Oltre a questa data, come riportato nei veri siti istituzionali, è bene sapere alcune cose importanti:
Conseguenze per l’identificazione degli operatori economici: A decorrere dalla data del recesso (termine del periodo transitorio), i fabbricanti o gli importatori stabiliti nel Regno Unito non saranno più considerati operatori economici stabiliti nell’Unione; i fabbricanti o gli importatori stabiliti nell’Unione Europea che immettono sul mercato UE prodotti del mercato UK (che prima della data del recesso erano considerati distributori unionali) diventeranno importatori di prodotti provenienti da un paese terzo e immessi sul mercato dell’Unione Europea. A decorrere dalla data del recesso i rappresentanti autorizzati o le persone responsabili stabiliti nel Regno Unito non saranno più riconosciuti come rappresentanti autorizzati o persone responsabili ai fini della specifica normativa unionale sui prodotti. I produttori sono pertanto invitati ad adottare le misure necessarie affinché, a decorrere dalla data del recesso, i rappresentanti autorizzati o le persone responsabili da essi designati siano stabiliti nell’Unione Eutopea.
Conseguenze per le procedure di valutazione della conformità e per gli organismi notificati: In alcuni settori di prodotti la legislazione dell’Unione prescrive l’intervento di un soggetto terzo qualificato, denominato “organismo notificato”, nella procedura di valutazione della conformità. La normativa unionale sui prodotti prevede che gli organismi notificati siano stabiliti in uno Stato membro e nominati dall’autorità di notifica di uno Stato membro per eseguire i compiti di valutazione della conformità previsti dalla specifica normativa unionale sui prodotti. A decorrere dalla data del recesso (termine del periodo transitorio) gli organismi notificati del Regno Unito perderanno quindi lo stato giuridico di organismi notificati unionali e saranno esclusi dal sistema informativo della Commissione relativo agli organismi notificati (base dati NANDO). A partire da tale data, essi non potranno pertanto eseguire compiti di valutazione della conformità in base alla normativa unionale sui prodotti. Se dispongono di certificati rilasciati organismi notificati del Regno Unito prima della data del recesso e intendono continuare a immettere il prodotto in questione sul mercato dell’Unione Europea dopo tale data, gli operatori economici sono invitati a richiedere o un nuovo certificato rilasciato da un organismo notificato dell’Unione Europea o il trasferimento – sulla base di un accordo contrattuale tra il produttore, l’organismo notificato del Regno Unito e l’organismo notificato dell’Unione Europea – del fascicolo e del corrispondente certificato dall’organismo notificato dal Regno Unito a un organismo notificato dell’Unione Europea, che assuma quindi la responsabilità per tale certificato
A fronte di tutti i numerosi cambiamenti causati dalla Brexit, è necessario perciò che le Aziende si preparino e rimangano informate in modo corretto per evitare rischi nelle procedure di import ed export delle merci.
Il nuovo marchio UK Mark