L’identificazione come “macchina” o “quasi macchina” secondo la Direttiva Europea 2006/42/CE
La “Nuova Direttiva Macchine” 2006/42/CE individua come:
Macchine – art.2 punto a) Direttiva 2006/42/CE:
– l’insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata;
– l’insieme di cui al p.to precedente, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
– l’insieme di cui ai 2 p.ti precedenti, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
– l’insiemi di macchine, di cui ai 3 p.ti precedenti, o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
– l’insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.
Quasi-macchine – art.2 punto g) Direttiva 2006/42/CE:
insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva.
La categorizzazione dei diversi apparati come “macchine” o “quasi macchine” è un dilemma cui spesso costruttori, operatori, progettisti e tecnici sono chiamati a rispondere.
Non si tratta di una questione puramente accademica in quanto la collocazione nel campo delle macchine o delle quasi macchine comporta approcci e attività diverse, prima fra tutte la marcatura CE dell’apparato in esame, che può essere considerata come un obbligo ma anche come un fattore distintivo.
Riepiloghiamo le differenze di adempimenti tra una macchina e una quasi macchina:
Per quanto riguarda la dichiarazione di incorporazione, la Direttiva chiede che vengano indicati i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati sulla quasi-macchina: questa richiesta è coerente con il fatto che ad una quasi-macchina non potranno essere applicati tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della Direttiva, non essendo la quasi-macchina completa e non potendo nella maggioranza dei casi adottare su di essa tutte le misure di protezione necessarie a garantirne un utilizzo sicuro (tali misure dovranno essere adottate sull’insieme complesso di cui la quasi-macchina entrerà a far parte).
Il fabbricante della quasi-macchina fa in questo modo una “parziale dichiarazione di conformità” ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati, avvertendo implicitamente l’acquirente che quelli non citati dovranno essere da lui analizzati nell’ambito della valutazione dell’insieme nel quale la quasi-macchina è destinata a essere inserita.
È importante sottolineare come la Direttiva usi la parola “applicati” e non “applicabili”; infatti nella progettazione e realizzazione di una quasi-macchina il fabbricante è libero — rispettando, chiaramente, gli accordi contrattuali con l’acquirente — di stabilire fino a quale punto applicare la Direttiva, lasciando al soggetto che integrerà la quasi-macchina il completamento delle misure di protezione che renderanno la macchina nel suo complesso conforme ai requisiti della Direttiva.
Questo scenario ha comportato, e tuttora può comportare indecisioni, interpretazioni, polemiche, ma soprattutto non fornisce piena chiarezza ai principali destinatari della direttiva: i costruttori, gli operatori, gli enti preposti al controllo dell’applicazione della Direttiva.
Soprattutto quest’ultima categoria è quella che rischia il disagio maggiore in quanto, essendo la direttiva richiamata in forma indiretta anche nel testo unico per la sicurezza del lavoro (D.Lgs.81/08 e D.Lgs. 106/09) può capitare di trovarsi in contraddittorio fra datore di lavoro, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sindacati ed enti di controllo sulle valutazioni di conformità di macchine e attrezzature utilizzate sul luogo di lavoro: il datore di lavoro, in buona fede, acquista o utilizza macchine o quasi macchine reputandole conformi sulla base delle proprie conoscenze e delle informazioni ricevute dal rivenditore salvo poi vedersi contestare dagli enti di controllo la mancanza di una dichiarazione di conformità, di una marcatura o di manuali di istruzioni coerenti con i requisiti della direttiva macchine.
Per tali ragioni, sarebbe necessaria una linea di interpretazione univoca o per lo meno condivisibile nella valutazione dell’applicabilità del concetto di macchina e quasi macchina, difficile però, data la vastità del campo di applicazione, sostenere che un qualsiasi metodo di riconoscimento o catalogazione possa essere completamente esaustivo.
Per agevolare gli operatori del settore nell’identificazione di una macchina o una quasi macchina, pubblichiamo a seguito un utile diagramma di flusso atto ad aiutare nel discernimento delle diverse condizioni discriminanti.