Agenzia delle Entrate – chiarimenti su: detrazione al promissario acquirente che non compra più, box auto, comunicazioni all’Enea e passaggi di proprietà
E’ tempo di dichiarazione dei redditi. Le spese sostenute per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, eseguiti su singole unità immobiliari o parti comuni di edifici condominiali, devono essere indicate in fase di dichiarazione dei redditi per poter usufruire della detrazione del 50%.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 13/E/2019, viene incontro ai contribuenti con una serie di chiarimenti. Un vademecum su detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, ritenute, documenti da presentare e conservare per adempiere correttamente agli obblighi fiscali.
Di seguito un estratto di alcuni aspetti trattati nella circolare in merito al bonus ristrutturazioni.
- Bonus al promissario acquirente
La detrazione spetta al futuro acquirente se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita, regolarmente registrato, di un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, di un immobile sul quale intende effettuare i lavori di recupero o di box pertinenziale. È necessario che il promissario acquirente sia stato immesso nel possesso dell’immobile ed esegua gli interventi a proprio carico.
Non è richiesta l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promittente venditore che può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell’anticipata immissione nel possesso dell’immobile.
La detrazione spetta al futuro acquirente anche nelle ipotesi in cui non si perfezioni l’acquisto.
- Quando rientra il box auto
La normativa riconosce la detrazione agli interventi di realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune) purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa.
Per “realizzazione” si intendono solo gli interventi di nuova costruzione.
- Comunicazione all’ENEA
La Legge di Bilancio per il 2018 prevede la trasmissione per via telematica all’ENEA dei dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio. La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso un sito web dedicato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Il sito è stato reso disponibile dal 21 novembre 2018, per cui per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, il termine dei 90 giorni decorre da tale ultima data. Successivamente, è stata concessa ai soggetti richiedenti una proroga dei termini previsti per la trasmissione dei dati per l’anno 2018, sino alla data del 1° aprile 2019.
La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alle detrazioni.
- Conta chi detiene l’immobile
Per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre. In virtù di questo principio, si trasferisce all’erede la quota di detrazione relativa all’anno del decesso, anche nell’ipotesi in cui il decesso avvenga nello stesso anno di sostenimento della spesa.