D.Lgs. n. 81/2008 – Autocertificazione rischio rumore inferiore a 80 dB(A)
Ai sensi dell’Art. 181 c.3 del D.Lgs. n. 81/2008 (agenti fisici, tra i quali il rumore) il Datore di Lavoro può ritenere che non si debba procedere alle prescrizioni dell’Art. 190 c.2, in tal caso la Valutazione del rischio rumore “dettagliata” (misurata) può non essere effettuata.
L’Autocertificazione rischio rumore sui luoghi di lavoro inferiore a 80 dB(A) (valore limite basso-soglia) è in effetti un documento previsto dalla norma secondo il principio della “giustificazione”, nei casi in cui sia ragionevole una autocertificazione livello “basso” esposizione rumore (Art. 190 c.1) senza procedere alla misura dei livelli (valutazione dettagliata, Art. 190 c.2).
Tale Autocertificazione, rientra sempre in un processo valutativo (giustificato), e dovrà essere sottoscritta dal Datore di Lavoro e da eventuali altri soggetti partecipi alla valutazione .
L’autocertificazione può essere “giustificata” in tutte quelle attività che sono prive/trascurabili di esposizione a sorgenti di rumore, ad esempio in caso di attività in negozi, uffici, ristoranti, e simili per i quali risultano assenti, in particolar modo, esposizione a sorgenti di rumore derivate da macchine (ed escludibili tutte le lettere di cui all’Art. 190 c.1).