Innanzitutto, cos’è il Sisma bonus?
È la detrazione fiscale introdotta dal governo Gentiloni con la scorsa legge di stabilità ed in vigore a partire dal 1 ° gennaio di quest’anno.
In pratica, il sismabonus è un’agevolazione che consente ai contribuenti di ottenere una detrazione fiscale lrpef di una percentuale delle spese sostenute per lavori edilizi antisismici su abitazioni ed immobili per attività produttive.
Il sismabonus è in vigore fino alle spese sostenute al 31 dicembre 2021.
Prevista anche nel 2019, la possibilità di usufruire dell’agevolazione per gli interventi sull’abitazione, prima e seconda casa, sull’immobile adibito ad attività produttiva e sulle parti comuni dei condomini, qualora l’adeguamento sismico sia regolarmente certificato.
Importante: ricordiamo che gli immobili, oggetto della nuova detrazione sisma bonus, non solo solo quelli ubicati nelle zone 1 e 2, ma anche quelli della zona 3, a medio rischio sismico.
Vediamo quindi cos’è il sisma bonus 2019 come funziona, quando spetta l’aumento dello sconto del 50% al 70 o 80%, o dal 75 all’85%, e come fare per fruire del nuovo incentivo fiscale.
Il credito d’imposta cedibile per il sismabonus equivale alla detrazione dall’imposta lorda sul reddito; in particolare:
- nella misura del 75%sull’ammontare delle spese sostenute, se grazie agli interventi il rischio sismico passa ad una classe inferiore di rischio, ottenendo una riduzione del rischio
- nella misura dell’85%, con passaggio a due classi inferiori di rischio
La detrazione si applica su un ammontare di spesa fino a 96.000 euro, moltiplicato il numero delle unità immobiliari che costituiscono l’edificio, ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Il condomino può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori.
Tuttavia, è possibile cedere il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito sia divenuto disponibile, ossia dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.
I soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito sono: i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili e gli altri soggetti privati, per i quali devono intendersi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti) nonché banche ed intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.
Sisma bonus: dal Governo chiarimenti sulla cessione del credito
Qual è l’ambito dei soggetti interessati alla cessione del credito?
Può essere utilizzato in compensazione con qualsiasi credito fiscale?
Con l’interrogazione n. 5/00864 vengono avanzati i seguenti quesiti:
- quando sarà pubblicata dall’Agenzia delle Entrate una guida specifica concernente la cessione del credito?
- quale sia l’ambito dei soggetti interessati alla cessione del credito?
- se il credito possa essere utilizzato in compensazione con qualsiasi credito fiscale?
Al riguardo, il sottosegretario all’Economia e alle Finanze ha chiarito che la circolare 27 aprile 2018, n. 7/E contiene, tra l’altro:
- un riepilogo degli oneri detraibili e deducibili
- i crediti d’imposta che possono essere fatti valere in dichiarazione
- indicazioni circa l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della detrazione fiscale spettante per gli interventi antisismici (sismabonus)
Inoltre, le circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e 17/E del 23 luglio 2018, in riferimento ai soggetti interessati dalla cessione, hanno chiarito che:
il credito può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta. La possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. La cessione riguarda, inoltre, i soggetti IRES nonché i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.
Infine, per quanto riguarda le modalità di utilizzo del credito, si rimanda al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 giugno 2017, in cui viene ribadito che:
il credito può essere utilizzato in compensazione secondo le regole dettate dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.