La Cassazione chiarisce che il regolamento condominiale non può vietare il distacco di un’unità immobiliare dal riscaldamento centralizzato
Con l’ordinanza n. 28051/2018 la Corte di Cassazione chiarisce che è diritto di un condomino potersi distaccare dal riscaldamento centralizzato; il regolamento condominiale non può vietarlo.
Il Fatto
Una condomina impugnava la delibera assembleare, assunta dal condominio nel 2010, relativa all’approvazione dei rendiconti del servizio di riscaldamento, chiarendo cdi aver provveduto nel 1993 al distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento e di aver realizzato, nell’ambito della completa ristrutturazione dell’unità immobiliare di sua proprietà esclusiva, un impianto autonomo e completamente autosufficiente.
La proprietaria asseriva la legittimità di tale distacco, sottolineando l’assenza di qualsiasi squilibrio termico nei confronti della restante parte del condominio.
Il condominio eccepiva che il regolamento condominiale, di natura contrattuale, obbligava i condomini alla contribuzione alle spese necessarie per le parti comuni, nonché all’utilizzazione del servizio di riscaldamento, vietando l’esonero dal relativo pagamento pur in caso di rinuncia.
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 2012, rigettava il ricorso, rilevando che in via generale la rinuncia all’uso della cosa comune non esenta dalle spese di conservazione dell’impianto, evidenziando che, in aggiunta nel caso specifico, il regolamento condominiale impedisse il distacco effettuato dall’attore e che non sussisteva neppure una delibera assembleare che approvasse.
La Corte d’appello di Torino, condividendo quanto rilevato dal primo giudice, ribadiva che il regolamento costituiva una vera e propria limitazione alla piena disponibilità della singola unità abitativa inserita nel condominio.
La decisione della Cassazione
La Cassazione, pur ribadendo il diritto del condomino al distacco dal riscaldamento centralizzato, e quindi ritenendo nulla la parte del regolamento che lo vietava, ribadisce che in ogni caso il condomino è tenuto a partecipare alle spese di manutenzione.
precisando che:
le disposizioni regolamentari condominiali in esame devono ritenersi valide ove interpretate nel senso che esse si limitino ad obbligare il condomino rinunziante a concorrere alle spese per l’uso del servizio centralizzato. E’ stato, infatti, affermato dalla giurisprudenza come sia legittima la delibera assembleare la quale disponga, […] che le spese di gestione dell’impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio (per avervi rinunciato o essersene distaccati), tenuto conto che la deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica (Cass. Sez. 6 – 2, 18 maggio 2017, n. 12580; Cass. Sez. 2, 23 dicembre 2011, n. 28679; Cass. Sez. 2, 20 marzo 2006, n. 6158; Cass. Sez. 2, 28 gennaio 2004, n. 1558).