Acquisto e Vendita di Macchinari Usati: Tutti i Casi
In caso di acquisto e vendita di macchinari usati o non, il comma 1 dell’articolo 72 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’attestazione della conformità delle macchine da parte del soggetto che le cede:
Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
Il documento “Indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di vigilanza delle ASL” (Documento a cura del gruppo interregionale “macchine e impianti” (gennaio 2012) del coordinamento tecnico delle regioni e delle province autonome di prevenzione nei luoghi di lavoro) distingue però vari casi:
- Permuta di macchinari usati contro nuovo acquisto
- Vendita di macchinari usati ad un altro utilizzatore diretto
- Cessione per conto vendita di macchinari usati
Permuta di macchinari usati contro nuovo acquisto:
Secondo l’art. 11, comma 1, del DPR 459/96 (tuttora vigente come previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 17/10), l’utilizzatore (datore di lavoro) che cede una macchina usata in permuta contro un nuovo acquisto, deve attestare all’atto della vendita la rispondenza della stessa alla legislazione previgente.
Nell’atto di compravendita, relativamente all’usato ed in caso di macchine con eventuali carenze di sicurezza, sarebbe opportuno specificare:
- tipo di macchina e modello
- numero di matricola
- nome del costruttore
- dicitura “La macchina non può essere reimmessa sul mercato nelle condizioni di fatto; ciò è possibile solamente a seguito di un adeguamento alle norme di sicurezza”.
Vendita di macchinari usati ad un altro utilizzatore diretto:
Il proprietario di una macchina (per esempio il datore di lavoro) che vende la stessa ad un utilizzatore diretto (per esempio altro datore di lavoro) deve sempre attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V. Tale obbligo riguarda anche chi concede la macchina in conto/lavoro, la noleggia o la fornisce in prestito d’uso.
Cessione per conto vendita di macchinari usati:
Il proprietario di una macchina, che fornisce la stessa ad una terza persona (per esempio rivenditore) con procura di vendita del bene, al momento della vendita è tenuto ad attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
Nel caso di permuta della macchina contro nuovo acquisto — ovvero di cessione della stessa ad un soggetto che non la metterà in servizio, ma che la reimmetterà in commercio dopo averla ricondizionata — il documento sopra citato consente al venditore di non attestare la conformità della macchina, spostando tale obbligo al momento della reimmissione in commercio della macchina ricondizionata, mentre la circolare ministeriale prevede che in ogni caso il venditore attesti che la macchina è conforme alla legislazione previgente.
Sull’argomento sentenza della Cassazione Penale, sezione III, del 1 ottobre 2013, n. 40590 precisa che il costruttore non è responsabile nel caso in cui cede una macchina priva dei necessari requisiti di sicurezza se la stessa non deve essere successivamente utilizzata, ma solo sottoposta a riparazione e revisione per poi essere immessa in mercato.
Adempimenti nel caso di riparazione di una macchina
Il ricondizionamento, o riparazione di una macchina, senza che questa subisca modifiche costruttive — non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione — o che sia stata assoggettata a variazioni delle modalità di utilizzo, non previste direttamente dal fabbricante, non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva macchine ai sensi del D.Lgs. 17/2010.
Inoltre, nel caso di riparazione o ricondizionamento di una macchina che non sia oggetto di transazione commerciale — ovvero che non cambi proprietario — è responsabilità del proprietario della macchina verificarne la conformità ai requisiti legislativi ad essa applicabili.
In particolare, se il proprietario della macchina è anche il datore di lavoro del luogo nel quale la macchina è in servizio, è assoggettato agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 all’articolo 70.
Macchine non a Norma: è possibile la vendita per “Riparazione”?
Con il recente Interpello n. 1 del 13 Dicembre 2017 e la menzionata (nello stesso) Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590, possono occorre i termini per la vendita di una macchina non a norma (comunque vietata dall’Art 33), “laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma”.
E’ il caso di vendita ad una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma “con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all’origine.
In particolare, nella pronuncia della Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590, si afferma che sulla base di “[…] un principio di ragionevolezza, non disgiunto da una regola di ordine economico generale […] fermo restando che è vietato l’impiego di macchinari non a norma con la conseguenza che una vendita di prodotti di tal fatta è, di regola, vietata stante la conseguenzialità e normalità dell’impiego della macchina nel ciclo produttivo, nell’ottica del passaggio del prodotto industriale alla fase economica successiva (utilizzo), laddove quest’ultimo passaggio non vi sia (come nel caso dello stazionamento del macchinario presso una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all’origine), non può ritenersi vietata la vendita di un macchinario in quanto avente uno scopo ben circoscritto, senza alcuna previsione di utilizzazione.”