Si può redigere l’attestato di prestazione energetica di un immobile se non è presente il libretto dell’impianto?
La risposta a questa domanda è NO: non è possibile realizzare l’attestato di prestazione energetica nel caso sia assente il libretto dell’impianto.
Sarebbe quindi un errore, in questo caso, redigere l’APE e inserire eventualmente quale scadenza il 31 Dicembre dell’anno successivo.
Possiamo dire che:
– se c’è l’impianto ma non il libretto è necessario dotare l’impianto di libretto e la validità dell’APE sarà di 10 anni.
– se non c’è l’impianto, ovvero è stato dismesso, l’APE si può redigere e la validità sarà di 10 anni. (ovviamente in questo caso non essendoci impianto, non ci sarà il libretto).
Seguendo quanto riportato qui sotto:
Lettura estensiva del D.Lgs. 192/2005 che all’art. 6 comma 5 afferma:
“L’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica”.
Alcuni tecnici hanno interpretato che anche l’assenza del libretto di impianto possa essere considerato “mancato rispetto dei regolamenti di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75”.
A chiarire in maniera definitiva la questione è intervenuto con una nota il MISE che rispondendo alle FAQ del 1° agosto 2016 ha affermato:
“Emettere un APE senza allegare il libretto di impianto comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, significa dichiarare che l’impianto è stato ed è esercìto dal responsabile in violazione di quanto previsto dal D.lgs.192/05 e dal DPR 74/2013 per cui è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 dello stesso D.lgs. 192/2005 e s.m.i. Nell’APE, tra l’altro, nei casi in cui è istituito il catasto regionale degli impianti termici, va indicato, nella quarta pagina, il codice del catasto regionale dell’impianto termico che implica la regolare registrazione e dotazione del libretto di impianto e dei relativi allegati.
All’atto dell’emissione dell’APE, se necessario, occorre quindi far redigere il libretto di impianto e dotarlo degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica. Solo nel caso che l’impianto sia distaccato dalla rete del gas o dichiarato dismesso o disattivato (al catasto degli impianti termici se operante) può mancare il rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità.
La decadenza dell’APE in caso di non rispetto della periodicità dei controlli di efficienza energetica si riferisce, quindi, ad un evento successivo alla data di emissione.
In aggiunta a quanto sopra indicato si precisa che in assenza di impianti per la climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria, dovendo redigere l’APE e non essendo previsti libretti di impianto, la validità massima dell’APE è di dieci anni”.