RUMORE MACCHINE – REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1208

Con il regolamento delegato (UE) 2024/1208 della Commissione del 16 novembre 2023, la Commissione Europea ha modificato l’Allegato III della Direttiva Rumore 2000/14/CE.

Iniziamo con il ricordare cosa determina la Direttiva Rumore 2000/14/CE

Ricordiamo che la Direttiva Rumore 2000/14/CE armonizza le normative degli Stati membri riguardo alle emissioni acustiche ambientali (disposizioni stabilite dall’articolo 18 bis) delle macchine elencate negli articoli 12 e 13 dell’allegato I.

Queste disposizioni si applicano alle macchine e alle attrezzature immesse in commercio o messe in servizio come unità complete per il loro utilizzo previsto, mentre gli accessori senza motore venduti separatamente sono esclusi (salvo alcuni casi specifici come i martelli demolitori azionati a mano e quelli idraulici).

L’articolo 12 della direttiva 2000/14/CE, in particolare, contiene una tabella che individua i livelli di potenza sonora massimi ammissibili per le macchine e le attrezzature destinate all’uso all’aperto, tabella aggiornata successivamente con la direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2000/14/CE, gli Stati membri devono garantire che le macchine e le attrezzature non siano commercializzate o messe in servizio senza un’indicazione del livello di potenza sonora garantito fornita dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nell’Unione. La direttiva 2006/42/CE (Direttiva macchine) richiede ai fabbricanti di valutare il livello di emissione di rumore delle loro macchine. Pertanto, i fabbricanti soggetti sia alla direttiva 2006/42/CE che alla direttiva 2000/14/CE devono misurare le emissioni acustiche delle loro macchine e attrezzature utilizzando i metodi stabiliti nella direttiva 2000/14/CE.

Cosa cambia con il nuovo regolamento delegato (UE) 2024/1208 ?

L’Allegato III della direttiva rumore definisce i metodi di misurazione del rumore emesso dalle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

Fino ad ora, conteneva riferimenti a norme di prova obsolete e non più valide. Con questo emendamento, l’Allegato III è stato aggiornato con i riferimenti alle norme di prova attualmente in vigore.

Quali sono le norme di base per l’emissione acustica che vengono aggiornate ?

Per la determinazione del livello di potenza sonora delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto che rientrano nella definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva, si possono generalmente applicare le norme di base sull’emissione acustica seguenti:

EN ISO 3744

EN ISO 3746

Tali norme erano riferite alla pubblicazione del 1995 nella direttiva 2000/14/CE mentre, a partire dal 22 maggio 2025 con il nuovo regolamento delegato (UE) 2024/1208, dovranno riferirsi alla pubblicazione più recente, quindi quella del 2010.

Cambiano inoltre alcune norme specifiche per alcune tipologie di macchine o attrezzature come meglio specificate nella nell’allegato III PARTE B – METODI DI PROVA DELL’EMISSIONE ACUSTICA PER CIASCUN TIPO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE

Scadenze e implicazioni Pratiche

Il regolamento entrerà in vigore definitivamente il 22 maggio 2025. Da questa data in poi, tutte le prove sulle macchine dovranno essere effettuate secondo le nuove norme indicate nell’Allegato III del regolamento delegato (UE) 2024/1208.

Per i modelli di macchine e attrezzature, il cui primo esemplare è stato messo in commercio o in servizio prima del 22 maggio 2025, verranno accettate prove effettuate secondo la precedente versione dell’Allegato III fino al 22 maggio 2028.

Questo significa che, per i soli certificati (Allegato VI/Allegato VIII) con scadenza successiva al 22 maggio 2025, le prove potranno continuare a essere effettuate secondo la Direttiva 2000/14/CE fino alla scadenza del certificato, e comunque non oltre al 22 maggio 2028.

Criticità

Il “Livello ammesso di potenza sonora in dB/1 pW” per le macchine in articolo 12 della direttiva 2000/14/CE, è individuato dalla direttiva 2005/88/CE. Questa tuttavia determina i valori limite sulla scorta di misurazioni eseguite secondo i metodi delle norme citate della direttiva 2000/14/CE e non secondo i metodi definiti nelle nuove norme citate nel regolamento delegato (UE) 2024/1208.

In attesa che questa criticità venga colmata, il regolamento delegato (UE) 2024/1208 prevede quanto segue:

“Per quanto riguarda le macchine e le attrezzature di cui all’articolo 12, laddove dall’utilizzo dei metodi di misurazione del rumore di cui al presente allegato o di quelli di cui alla versione dell’allegato III applicabile prima del 22 maggio 2025 derivassero due diversi risultati relativi alla conformità del prodotto, ad esempio il livello di potenza sonora garantito delle macchine e attrezzature calcolato utilizzando un metodo supera il rispettivo livello di potenza sonora ammissibile di cui all’articolo 12, ma non lo supera quando si utilizza un altro metodo, i fabbricanti o i loro mandatari nell’Unione determinano il livello di potenza sonora misurato e il livello di potenza sonora garantito in base ai metodi di cui alla versione dell’allegato III applicabile prima del 22 maggio 2025 fino alla modifica dei livelli di potenza sonora ammissibili di cui all’articolo 12. In tal caso, gli organismi notificati e le autorità di vigilanza del mercato utilizzano anche il metodo di cui alla versione dell’allegato III applicabile prima del 22 maggio 2025 per effettuare le prove di emissione acustica ove richiesto nella procedura di valutazione della conformità applicabile.”

Se, per i motivi e alle condizioni di cui all’ultimo paragrafo dell’introduzione del presente allegato, i fabbricanti o i loro mandatari nell’Unione utilizzano i metodi di cui alla versione dell’allegato III applicabili prima del 22 maggio 2025 per determinare il livello di potenza sonora, essi registrano nel resoconto di prova i dati relativi alle misurazioni effettuate secondo entrambi i metodi: i metodi di cui alla versione dell’allegato III applicabili prima del 22 maggio 2025 e i metodi di cui al presente allegato.”

In sostanza, se entro maggio non venisse pubblicato un atto che modifichi la direttiva 2005/88/CE fornendo il “Livello ammesso di potenza sonora in dB/1 pW” per le macchine in articolo 12 della direttiva 2000/14/CE secondo i metodi stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2024/1208, sarebbe necessario eseguire e documentare i rilievi del rumore emesso con entrambi i metodi, raffrontandolo secondo gli schemi seguenti:

Riferimenti ufficiali:

Regolamento delegato 2024/1208/UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32024R1208

Direttiva 2005/88/CE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0088

Direttiva 2000/14/CE: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/14/oj

Documento di sintesi sulle linee guida : https://ec.europa.eu/docsroom/documents/10335/attachments/1/translations/it/renditions/pdf