L’origine del piano nazionale italiano Industria 4.0
Il piano nazionale Industria 4.0 è stato proposto originariamente a fine 2016 ed aveva l’obiettivo di incentivare gli investimenti delle aziende in macchinari e tecnologie volte ed aumentarne la competitività e lo sviluppo della ricerca ed innovazione. La legge attuativa è entrata in vigore per la prima volta nel 2017, poi prorogata nel 2018, 2019 e 2020 e infine nel 2021.
Il bonus era indirizzato alle imprese italiane (con sede fiscale in Italia) di tutte le tipologie (Srl, SpA, Sas, Snc) e di tutti i settori economici, ad esclusione delle imprese che applicano il nuovo regime forfettario.
I beni acquistati devono essere operativi all’interno del territorio nazionale.
L’ammontare del bonus si modificava nel tempo ed in base in base agli importi, ad es. 20% del costo per investimenti fino a 2.5 milioni di euro, 10% tra 2.5 milioni e 10 milioni, 5% tra 10 e 20 milioni.
Il bonus era stato poi esteso anche ai beni immateriali (es. software, applicazioni, piattaforme) indicati nell’allegato B della Legge di Bilancio 2017, con percentuali a scalare negli anni (20% nel 2023, 15% nel 2024 e 10% nel 2025) con limite fissato a 1 milioni di euro annui.
Cosa cambia con la legge di bilancio 2025?
La legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024) ha cambiato drasticamente le regole inerenti il credito di imposta “Transizione 4.0”, che dal 2025 sarà a esclusivo beneficio dei beni materiali. Ma questa non è l’unica novità apportata in materia dalla Manovra, che con i commi 445-448 ha operato una profonda revisione del ‘sistema’, fissando anche un limite di spesa di 2 miliardi e 200 milioni di euro non previsto nella precedente disciplina, con tanto di comunicazioni obbligatorie delle imprese al MIMIT.
Rientrano quindi nel beneficio, i beni strumentali richiamati nell’allegato A
- Beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato A della legge;
- Beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati in allegato B della legge, indispensabili per fare funzionare i beni materiali in allegato A.
- Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0 i seguenti: dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.
Abrogazione del bonus per i beni immateriali
Inoltre, viene abrogato il comma 1058-ter, che si riferiva appunto ai beni immateriali collegati, i quali potevano fruire del bonus.
Rimodulazione dei termini
Prima di tutto (comma 445), si limita la validità del credito di imposta di cui al comma 1057-bis della legge 178/2020 al 31 dicembre 2024, anziché fino al 31 dicembre 2025 o al 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 saranno quindi assoggettati alla nuova disciplina, purché rispettino le condizioni previste dalla legge.
Tetto massimo di spesa
Il comma 446 introduce un limite di spesa di 2.200 milioni di euro per il credito di imposta di cui sopra, per investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, qualora l’ordine sia stato accettato con versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel dettaglio alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0».
Il limite dei 2.2 miliardi di euro non si applica, però, in relazione agli investimenti per i quali, entro il 31 dicembre 2024, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Quali sono i requisiti da rispettare?
Per poter ottenere l’incentivo, i beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato A della legge, devono avere tutte e 5 queste caratteristiche:
- Controllo per mezzo di CNC e/o PLC;http://Beni strumentali – Allegato A
- Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;
- Integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;
- Interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;
- Corrispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza;
Inoltre il bene strumentale deve avere almeno 2 caratteristiche tra queste 3 elencate:
- Sistemi di tele manutenzione e/o tele diagnosi e/o controllo in remoto;
- Sistemi per il monitoraggio continuo di processo;
- Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
Cosa deve fare l’impresa per godere del beneficio dell’incentivo?
L’impresa deve acquistare i beni, materiali o immateriali, come segue:
- effettuare gli investimenti soggetti al bonus dal 1 gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025 oppure deve emettere l’ordine e pagare un acconto maggiore del 20% entro il 31 dicembre 2025 e mettere in funzione il bene entro il 30 giugno 2026 per poter ottenere un credito di imposta del 20% per investimenti entro 2.2 milioni di €.
- Per gli investimenti che superano i 300.000 euro è necessaria una perizia tecnica asseverata da parte di un perito o ingegnere iscritto nel proprio albo professionale che attesti le caratteristiche tecniche del bene acquistato. Per gli investimenti al di sotto di 300.000 euro, la perizia può eventualmente essere sostituita da una auto dichiarazione del titolare dell’impresa beneficiaria, che deve comunque dichiarare il rispetto dei requisiti necessari all’ottenimento del beneficio.
- I documenti di acquisto legati agli investimenti in industria 4.0 soggetti a credito di imposta (quindi conferma ordine, fatture, Leasing ecc…) devono specificare i riferimenti alla legge di bilancio 2025.
- Per gli investimenti deve essere fatta comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Il comma 447 stabilisce che l’impresa deve trasmettere telematicamente al MIMIT una comunicazione sull’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito di imposta maturato sulla base del modello definito dal decreto direttoriale del 24 aprile 2024. Con un altro, apposito decreto direttoriale, saranno apportate le modifiche al modello per adeguarsi alle nuove specifiche della Manovra 2025.
- A partire dal 18 maggio 2024 la richiesta di compensazione va presentata unicamente tramite la nuova funzionalità semplificata che permette l’invio dei moduli tramite portale, attiva sul sito del GSE. Sui moduli deve necessariamente essere apposta la firma elettronica qualificata da parte del Rappresentante Legale o di uno dei Rappresenti Legali, il cui certificato digitale deve essere in corso di validità e rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato AgID.
Monitoraggio
Infine, col comma 448, si definisce una nuova procedura di monitoraggio della fruizione dei crediti di imposta Transizione 4.0.
Il MIMIT trasmetterà al Fisco l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, secondo l’ordine
cronologico di ricevimento delle comunicazioni.
Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti il MIMIT ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.
Riferimenti ufficiali:
Per approfondimenti, visitare la pagina: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali