Macchina o non macchina, questo è il problema!
E’ da ormai 20 anni che lavoro nel campo della consulenza per la marcatura CE di prodotti e, se c’è una cosa che ho imparato fin da subito, è non dare mai nulla per scontato!
Il primo aspetto da verificare quando bisogna accertare la conformità di un prodotto è comprendere quale direttiva o regolamento lo identifica e ne detta le regole di sicurezza per la progettazione e costruzione finalizzate all’immissione sul mercato. Questo aspetto è verificabile leggendo attentamente i seguenti paragrafi, presenti in ognuna delle direttive o regolamenti su detti:
- campo di applicazione ed esclusioni
- definizioni
Tornando quindi alle attrezzature da palestra, vi accorgerete subito che l’attuale direttiva 2006/42/CE (che regolamenta le macchine) e anche il già vigente regolamento 2023/1230/CE* richiamano, nella definizione di macchina di cui all’articolo 2 comma “a” primo punto, quanto segue:
” insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata.”
Individuato chiaramente questo aspetto, va da se che qualsiasi insieme di parti meccaniche, di cui almeno una mobile, collegate tra loro ma azionate da forza umana non sono definibili come “macchine” e quindi non possono essere fabbricate e costruire nel rispetto della direttiva 2006/42/CE o del regolamento 2023/1230/CE.
Potrebbe trarre in inganno la successiva definizione di macchina, di cui all’articolo 2 comma “a” quarto punto, che indica quanto segue:
“ insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.“
Letto questo capoverso, si potrebbe pensare che le attrezzature di sollevamento pesi costituite di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento dei pesi stessi, possano essere assoggettabili alla direttiva o al regolamento macchine; per dirimere questo dubbio, potrebbe esserci di aiuto la guida ufficiale della direttiva macchine al commento §40, che cita:
” Le macchine mosse dalla forza umana destinate al sollevamento di pesi, che siano cose o persone o entrambi, rientrano nella direttiva macchine; Esse includono, ad esempio, montacarichi, gru, martinetti, piattaforme di sollevamento, transpallet e accatastatori e piattaforme di lavoro mobili elevabili mossi dalla forza umana.”
Da tale definizione potrebbe rimanere il dubbio se rientrino, tra le definizioni di macchina, le attrezzature di sollevamento pesi costituite di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento dei soli pesi stessi; questo tipo di insiemi, infatti, non attuano il sollevamento di pesi associabili ad oggetti da sollevare (applicazione cui sono destinate invece le macchine richiamate dalla definizione della direttiva macchine). Va tuttavia considerato che l’assunto di cui sopra rimane una deduzione non avvallata da riscontro certo fintanto che qualche altro elemento non possa confermarla.
A tale proposito, entra in gioco la DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 2011 relativa ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per le attrezzature fisse di allenamento, in conformità alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
In questo documento, al capoverso I, sono richiamate proprio le “attrezzature fisse di allenamento”.
Nel medesimo capoverso, inoltre, si specifica anche che “Queste disposizioni si applicano anche alle attrezzature azionate a motore per i rischi non coperti dalla direttiva sulle macchine [direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Inoltre, si specifica anche che ” Se l’utilizzo previsto delle attrezzature fisse di allenamento rientra nel campo di applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, devono essere soddisfatti i requisiti supplementari applicabili.”
Questa DECISIONE ufficiale, porterebbe senza ombra di dubbio alcuno, a inquadrare le attrezzature fisse di allenamento tra i prodotti regolamentati dalla direttive 2001/95/CE. L’applicabilità di tale direttiva si estenderebbe inoltre anche alle attrezzature fisse di allenamento azionate a motore, per i rischi non coperti dalla direttiva sulle macchine.
In conclusione
La maggior parte delle attrezzature FITNESS sono azionate dalla forza umana, quindi sono escluse dalla Direttiva Macchine e per ragioni analoghe dal resto delle Direttive settoriali relative alla marcatura CE. Esse sono quindi regolamentate dalla direttiva 2001/95/CE fino al 12/12/2024, data oltre la quale sarà applicabile il regolamento 2023/988/UE già in vigore.
Un’eccezione sono le attrezzature FITNESS azionate da motore collegato alla rete ( esempio: pedane scorrevoli per il trasporto cardio o apparecchiature simili) oppure attrezzature azionate da elementi che possano accumulare o fornire energia in altro modo (per esempio mediante molle, pistoni o altro). Per queste attrezzature è necessaria la conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (o al 2023/1230UE) e alla Direttiva sulla Sicurezza dei Prodotti Europei 2001/95/CE.
In tutte le condizioni di cui sopra, va inoltre considerata la direttiva 93/42/CEE (sostituita dal regolamento 745/2017/UE il 26/5/2021) qualora i prodotti fossero associabili a dispositivi medici.
Fonti:
Direttiva 2006/42/CE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0042#d1e631-24-1
Guida ufficiale della 2006/42/CE: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/60145
Direttiva 2011/95/CE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0095
Regolamento 1230/2023/UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1230
*potete consultare un approfondimento al nuovo regolamento al link: https://www.studiofavari.com/2023/06/29/nuovo-regolamento-macchine-gu/
Regolamento 2023/988/UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0988
Regolamento 745/2017/UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0745