Dal 1° gennaio 2021 la Gran Bretagna è ufficialmente uscita dall’UE.
Come avevamo scritto tempo fà nell’articolo a questo link, il 1° gennaio 2021 si è concretizzato effettivamente il distacco della Gran Bretagna dall’Unione europea.
A seguito della Brexit, in Gran Bretagna entreranno quindi in vigore vigore nuove disposizioni.
Una delle più confuse e discusse in questi primi giorni dell’anno è relativa alla figura del “authorised or responsible person in the UK”, che è richiamata sui siti istituzionali della Gran Bretagna a questo link .
Si evidenzia infatti che a partire dal 1° gennaio, “La Gran Bretagna non riconosce rappresentanti autorizzati e persone responsabili con sede nell’UE”.
Questo aspetto è determinante e molto vincolante per un fabbricante stabilito nell’Unione Europea, inquanto obbligherebbe il fabbricante stesso a demandare compiti di rappresentanza e/o responsabilità a persone fisiche o giuridiche stabilite in territorio Britannico.
A fronte dell’accordo commerciale e di cooperazione tra UE e Gran Bretagna è tuttavia lecito domandarsi se questa condizione permane o se è stata concordata qualche deroga.
Purtroppo i diversi portali istituzionali non aiutano nel derimere il quesito, pertanto lo Studio Favari ha deciso di adoperarsi per approfondire e chiarire questo aspetto con gli enti preposti. In particolare sono stati interpellati gli uffici dell’ ICE (Italian Trade & Investment Agency) e l’ufficio governativo Britannico preposto (Department for Business, Energy & Industrial Strategy)
La risposta ricevuta dal ICE il 4 gennaio 2021 riferisce che: ” non sussiste un obbligo di nominare una responsible person. E’ una scelta, una facoltà. L’unico caso in cui è obbligatorio è quello dei dispositivi medici.”
La risposta ricevuta dal Department for Business, Energy & Industrial Strategy il 2 febbraio 2021 riferisce che: ” I can confirm that authorised representatives are not mandatory under the machinery regulations”.
In conclusione
L’accordo siglato tra Gran Bretagna e Unione europea, per quanto riguarda l’esportazione di macchine in territorio Britannico, non prevede l’obbligo di nomina di un “Authorised or responsible person” stabilito nel territorio Britannico stesso.
I riferimenti ufficiali utilizzati per la valutazione di questo aspetto sono:
ICE (Italian Trade & Investment Agency)
Department for Business, Energy & Industrial Strategy
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain#appoint-an-authorised-or-responsible-person-in-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain
LINEE GUIDA MARCHIO UKCA
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948104/EU-UK_Trade_and_Cooperation_Agreement_24.12.2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/947641/Guide-to-machinery-safety-regulations-2008-tp.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/designated-standards-machinery
https://www.gov.uk/guidance/conformity-assessment-and-accreditation
UK product safety and metrology: What's changed from 1 January 2021 in relation to Great Britain?
https://www.ice.it/it/news/notizie-dal-mondo/165763