Il 5 dicembre scade l’obbligo di diagnosi energetica per le grandi imprese e le energivore.
Entro il 5 dicembre le imprese a forte consumo energetico e le grandi imprese hanno l’obbligo di eseguire la diagnosi energetica.
Questa diagnosi, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 102 del 2014, che ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, dovrà essere condotta da: “società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale”.
A provvedere alla diagnosi energetica, dal 2016, sono determinati soggetti: gli Esperti in gestione dell’energia (EGE), certificati ai sensi della norma UNI CEI 11339, le Energy Service Company (ESCo), gli energy auditor, figure professionali qualificate secondo la norma UNI CEI EN 16247-5.
La prima scadenza era stata fissata dal D.Lgs. 102/2014 nel 2015, con periodicità quadriennale, per cui il 5 dicembre 2019 ricorre il secondo appuntamento obbligatorio.
L’esigenza di effettuare una diagnosi energetica, secondo lo stesso decreto 102/2014 (successivamente modificato dal D.Lgs. 141/2016), sta nel promuovere e migliorare l’efficienza energetica per raggiungere l’obiettivo nazionale di risparmio energetico, che consiste nel ridurre entro il 2020 i consumi di energia primaria di 20 Mtep, pari a 15,5 Mtep di energia finale, conteggiati partendo dal 2010.
Il Ministero dello Sviluppo economico ha spiegato nei chiarimenti pubblicati a novembre 2016 che per “grande impresa” ci si riferisce a realtà con più di 250 dipendenti e un fatturato superiore a 50 milioni di euro o a un totale di bilancio annuo superiore di 43 milioni. Le energivore sono le imprese iscritte nell’elenco annuale della CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Grandi imprese ed energivore possono essere esonerate dall’obbligo se adottano sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato come prescritto dalla legge 102.
Una volta effettuata la redazione, la diagnosi energetica va trasmessa all’ENEA entro il prossimo 22 dicembre. Per questo l’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica ha realizzato il portale dedicato Audit102.
Sempre il Dlgs 102/2014 prevede anche misure per promuovere la diagnosi energetica anche nelle piccole e medie imprese. Si legge, infatti, che dal 2014 “e con cadenza annuale fino al 2020, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, pubblica un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l’adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001”.
La stessa norma segnala che i programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedano che gli incentivi siano concessi “alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell’ottenimento della certificazione ISO 50001”.
Al fine di centrare gli obiettivi di efficienza energetica che l’Italia e ogni paese dell’Unione Europea deve raggiungere, le piccole e medie imprese rivestono un ruolo importante e in Italia scontano un problema annoso: sostengono i costi dell’energia elettrica e della componente fiscale tra i più elevati d’Europa.
Proprio l’efficienza energetica può essere un’opportunità per questo comparto produttivo. Occorre quindi puntare a conoscere i propri consumi per migliorare la gestione dell’energia utile e ridurne l’uso: in questo senso la diagnosi energetica è uno strumento essenziale. Gli incentivi per farla non mancano, ad esempio, la Regione Lombardia ha recentemente stanziato più di due milioni di euro per incentivare le piccole e medie imprese a realizzarla.