Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per progettazione, realizzazione e esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.
Il Decreto del Ministero dell’interno del 08/11/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21/11/2019, n. 273 e in vigore dal 21/12/2019, approva la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi (Allegato 1), aggiornando e sostituendo le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 12/04/1996.
Nell’Allegato 2 al Decreto sono individuate le Specifiche tecniche in materia.
Le disposizioni del Decreto si applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:
– climatizzazione di edifici e ambienti;
– produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
– cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
– lavaggio biancheria e sterilizzazione;
– cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.
Il Decreto non si applica a:
– impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
– impianti di incenerimento;
– impianti costituiti da stufe catalitiche;
– impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.
Più apparecchi alimentati a gas installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; di conseguenza se la somma risulta essere maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del Decreto.
All’interno di una unità immobiliare ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria. Gli impianti del gas a cui tali apparecchi sono collegati devono essere comunque realizzati nel rispetto delle norme tecniche vigenti ad essi applicabili o di specifiche tecniche ad esse equivalenti.
Le disposizioni del Decreto del Ministero dell’interno del 08/11/2019 si applicano agli impianti di nuova realizzazione, per gli impianti esistenti si applicano le specifiche disposizioni indicate nell’art. 5 e nell’allegato 1 di cui all’art. 3 dello stesso Decreto.
Fatto salvo quanto previsto nell’art. 5, a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto non sono più applicabili le precedenti disposizioni impartite in materia dal Ministero dell’interno.