Ristrutturazione edilizia: la mancata comunicazione all’ENEA non comporta la revoca della detrazione
La legge di Bilancio 2018 ha previsto che dal 1° gennaio 2018, devono essere trasmessi all’ ENEA i dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia per ai quali spetta la detrazione IRPEF del 50% secondo l’art. 16-bis TUIR, che contribuiscono al risparmio energetico.
In analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, i dati devono essere trasmessi per via telematica all’ENEA, che elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’Economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Come detto sopra, l’adempimento introdotto è richiesto al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito; la trasmissione delle informazioni, pertanto, non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione in commento, ma solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Nessuna comunicazione, invece, deve essere trasmessa ad ENEA in caso di interventi diversi dai precedenti che, ancorché ammessi alla detrazione, non comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, con Risoluzione n. 46/E del 18/04/19, determina che la mancata o tardiva trasmissione a ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, obbligatoria per legge, non pregiudica il diritto alla Detrazione 50% Bonus Casa.
Gli adempimenti da porre in essere ai fini dell’agevolazione sono stabiliti dal decreto interministeriale n. 41/1998, con il quale è stato adottato il regolamento recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. In particolare, si individua l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione. In assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni in oggetto non comporta la perdita del diritto alle detrazioni.
La risoluzione pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, apre uno scenario ricco di dubbi e perplessità, inquanto il mancato adempimento di un atto esplicitamente richiamato nella legge di bilancio, non risulta essere ne sanzionabile ne oggetto di rimessa del diritto fiscale di operare la detrazione secondo quanto determinato nel documento pubblicato il 18 Aprile scorso.
E’ bene tuttavia soffermarsi ed approfondire il valore legale e tributario di tale risoluzione. Nel merito, la Cassazione sì è più volte pronunciata sull’efficacia giuridica e sull’impugnabilità di circolari e le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate o del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dal momento che la circolare o risoluzione dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un atto interno volto a dettare istruzioni applicative e criteri di interpretazione, essa non vincola il contribuente, né gli uffici né il giudice né la stessa Amministrazione.
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione [Cass. Sez. Unite, sent. n. 23031/2007], la circolare o risoluzione con la quale l’Agenzia delle Entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati perché vi si uniformino, esprime esclusivamente un parere dell’amministrazione non vincolante per il contribuente, e non è impugnabile né innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, né innanzi al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva.
La circolare non può quindi essere annoverata fra gli atti generali di imposizione, impugnabili innanzi al giudice amministrativo, in via di azione, o disapplicabili dal giudice tributario od ordinario, in via incidentale. Ciò in quanto le circolari non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, che, come tali vincolano tutti i soggetti dell’ordinamento, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell’ambito dell’amministrazione all’interno della quale sono emesse. L’ordinamento tributario è infatti soggetto alla riserva di legge.
Per i motivi sopra esposti, pur prendendo atto del contenuto della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, invitiamo tutti gli utenti a valutare attentamente quali possono essere i rischi legati alla mancata trasmissione della pratica ENEA per gli interventi di ristrutturazione edilizia atti al conseguimento di risparmio energetico. Ricordiamo nel merito, che lo Studio Favari opera in questo ambito con grande attenzione e professionalità, proprio per garantire la necessaria tranquillità ai propri Clienti.