Il Regolamento (UE)2016/425 (Regolamento DPI) in vigore dal 21 aprile 2018.
Il Regolamento (UE)2016/425 (Regolamento DPI) è entrato in vigore il 20 aprile 2016, la Direttiva 89/686/CEE è abrogata a partire dal 21 aprile 2018.
Il Regolamento disciplina i Dpi che sono nuovi sul mercato dell’Unione al momento di tale immissione sul mercato, vale a dire i Dpi nuovi di un fabbricante stabilito nell’Unione oppure i Dpi, nuovi o usati, importati da un paese terzo, e dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.
La sua elaborazione si è resa necessaria alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione della Direttiva 89/686/CEE che aveva evidenziato carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità, al punto da rendere urgente una sua revisione per migliorarne alcuni aspetti.
Tempi e scadenze
Quali sono le principali novità del nuovo Regolamento europeo?
Le novità principali dettate dal nuovo regolamento riguardano i seguenti punti:
- Punto 1.3.4 – relativo a “Indumenti protettivi contenenti dispositivi amovibili” (es.: giacche per motociclisti);
- Punto 1.4 – Istruzioni e informazioni del fabbricante – i) [modificato rispetto alla versione degli allegati della 89/686/CEE] il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell’Unione; – k) i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate; – l) l’indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE – Le informazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI;
- Punto 3.8.2 – Dispositivi conduttori (Lavori sotto tensione).
Con riferimento alla documentazione tecnica che il fabbricante deve produrre per la certificazione dei DPI il nuovo regolamento, a differenza della abrogata direttiva, non fa più distinzione di contenuti tra la prima categoria e le altre.
Una delle novità per i produttori di DPI di prima categoria consiste nel fatto che devono prevedere il “Controllo interno della produzione” (Modulo A) non richiesto dalla legislazione precedente.
Cosa si intende per “modulo A”?
Il regolamento prevede un approccio del sistema di certificazione a livelli. Questo standard è già consolidato anche in altre direttive (PED, ATEX, ecc..); esso si articola prevedendo controlli più stringenti per DPI soggetti a situazioni più gravose; Vediamo lo schema a seguito per capire meglio:
Cosa cambia realmente per fabbricanti di DPI ?
I fabbricanti di DPI di prima categoria devono prevedere il “Controllo interno della produzione” (Modulo A), e pertanto possono operare autonomamente senza il supporto di Organismi Notificati.
In questo caso, lo Studio Favari sottolinea che le verifiche dettate dalle norme di prodotto richiedono sempre e comunque prove di laboratorio specifiche, per cui è bene richiedere una consulenza mirata al DPI specifico. Rimane inoltre necessario redigere la documentazione comune ad ogni DPI e costituita dalla “documentazione Tecnica” e dalle “Istruzioni per l’uso”.
Relativamente alle categorie II e III, l’intervento di un Organismo Notificato è esplicitamente richiesto dal nuovo regolamento. Anche in questo caso, lo Studio Favari è in grado di supportare il fabbricante in ogni fase del processo di certificazione.
Cosa cambia in ambito normativo?
La presunzione di conformità prevista per le norme armonizzate viene riconfermata dal Regolamento che con l’art. 14 recita: “Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II, contemplati da tali norme o parti di esse.”
Quale è l’impatto sugli utilizzatori?
Purtroppo, dopo l’entrata in vigore del Regolamento, ogni fabbricante ha reagito, a tempo scaduto cercando di coinvolgere ministeri ed altro, lamentando una sorta di illegittimità ed illegalità dello stesso nelle Disposizioni Transitorie dell’Articolo 47 ritenendo non possibile avere un solo anno (fino al 21 aprile 2019) per mettere a disposizione sul Mercato i prodotti conformi alla Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, e prodotti prima dell’entrata in vigore del Regolamento stesso.
Il Fabbricante segnala che è praticamente impossibile per qualsiasi Azienda smaltire centinaia (se non migliaia) di articoli dei vari DPI nel giro di un solo anno.
Tra altre motivazioni lo stesso fabbricante contesterebbe anche la scadenza quinquennale dei certificati di esame UE del tipo (considerazione iniziale n°27 ed Allegato V, paragrafo 6.1 del Regolamento Europeo) probabilmente senza essere informato che tale scadenza, proposta in fase di modifica della D.E. 89/686/CEE, è già attuata da anni da parecchi Organismi Notificati.