Detrazioni al 50%: Addolcitore d’acqua
Chi sceglie di installare un addolcitore d’acqua nella propria abitazione ha la possibilità di beneficiare delle aliquote ridotte Iva e delle detrazioni Irpef. In particolare, è prevista l’aliquota Iva ridotta al 10%, mentre la detrazione Irpef è pari al 50%.
Un addolcitore può usufruire delle detrazioni al 50% solo se rientra nell’ambito di un intervento di manutenzione straordinaria
Addolcitore d’acqua, cos’è e a cosa serve
Le incrostazioni calcaree che distruggono le rubinetterie e gli elettrodomestici sono generate dalla precipitazione dei sali di calcio e magnesio (incrostanti), che costituiscono la durezza dell’acqua.
Il calcare si forma più velocemente quanto più la temperatura dell’acqua è alta, questo significa che lavatrici, lavastoviglie, ferri da stiro, caldaie e boiler sono le prime vittime delle incrostazioni.
Sostituendo i sali di calcio e magnesio, che arrivano dal pubblico acquedotto in maniera eccessiva, con sali di sodio (non incrostanti) è possibile evitare tutte le controindicazioni dovute ai depositi calcarei.
Questo è il compito principale di un addolcitore, che, proprio come suggerito dal nome, “addolcisce” l’ acqua attraverso un sistema a base di resine in grado di riportare ad un valore tollerabile i sali incrostanti in essa disciolti. Dopo un determinato periodo questo processo si interrompe poiché le resine sono sature di calcio e vanno rigenerate, il processo si riattiva aggiungendo nell’apparecchio del semplice sale da cucina. Una semplice operazione di routine, che normalmente viene richiesta dagli stessi impianti attraverso una spia luminosa, nel caso essi possiedano un software che misura la durezza dell’acqua.
Il Caso
Un contribuente formula un quesito all’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di detrazioni per recupero e ristrutturazioni di un addolcitore d’acqua (un particolare dispositivo che serve per ridurre la durezza dell’acqua).
L’agenzia chiarisce che è possibile usufruire della detrazione Irpef per gli interventi di recupero al 50%, nonché dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 10%, a condizione che: l’intervento comporti modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione e/o degli impianti relativi .
In definitiva, l’addolcitore può essere detratto se rientra in un intervento maggiore, consistente almeno in una manutenzione straordinaria.
Per approfondire la questione, si rimanda alla circolare delle Entrate (circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, paragrafo 2.3).
Intervento di manutenzione straordinaria
Per intervento di manutenzione straordinaria si intende (art. 3 c. 1 lettera b dpr 380/2001):
le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso.
Pertanto, a titolo esemplificativo. è possibile detrarre un addolcitore d’acqua nel caso l’installazione avvenga nell’ambito di un intervento più ampio di:
- Rifacimento di impianti (termo-idraulico, elettrico …);
- Rifacimento o ampliamento di bagni e cucine;
- Spostamento delle tramezzature interne.
La detrazione Irpef al 50% prevede che le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione dell’addolcitore siano documentate: affinché ciò sia possibile, occorre che il pagamento avvenga tramite bonifico bancario parlante.
Ciò vuol dire che i pagamenti effettuati in contanti non sono ammessi (o, per essere più precisi, sono consentiti ma non permettono di usufruire della detrazione).
Il valore connesso all’agevolazione non viene rimborsato in una soluzione unica, ma viene distribuito in 10 quote, tutte dello stesso importo, che vengono restituite una volta all’anno.
L’agevolazione in questione può essere richiesta e ottenuta da tutte le persone fisiche che sono assoggettate Irpef: gli incentivi sono destinati non solo ai proprietari degli immobili, ma anche a tutti coloro che sono titolari di diritti personali o reali di godimento sulla casa.