Verbale di Riunione periodica sicurezza

VERBALE DI RIUNIONE PERIODICA SICUREZZA – ART. 35 TUS

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori il datore di lavoro (DL), direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP), deve convocare almeno una volta all’anno una riunione inerente tutti gli aspetti di sicurezza (RPS), nelle unità produttive fino a 15 lavoratori è facoltà del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) chiedere la convocazione di un’apposita riunione.

Rivalutate le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale dell’INL n. 12 del 6 giugno 2018 (awiso nella G.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis. del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.

Articolo 35 Decreto Legislativo 81 /2008

Riunione periodica:

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:

  1. il datore di lavoro o un suo rappresentante;
  2. il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  3. il medico competente, ove nominato;
  4. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti

  1. il documento di valutazione dei rischi;
  2. l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
  3. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
  4. i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
  1. Nel corso della riunione possono essere individuati:
  1. codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
  2. obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
  1. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.

  1. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Sanzioni Penali

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 35, co. 4: ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)]

Sanzioni Amministrative, Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 35, co. 2: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192,00 a 7.233,60 euro [Art. 55, co. 5, lett. f)]

Art. 35, co. 5: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)]