Sanzioni APE: Introdotta una modifica alla normativa regionale della Lombardia
Nuove regole sulle sanzioni in caso di trasgressione delle disposizioni per la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici in Lombardia
In vigore dal 7 dicembre 2018 scorso la legge regionale 4 dicembre 2018 – n. 17 “Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018? (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia supplemento n. 49/2018) che introduce una modifica alla normativa regionale in materia di attestazioni energetiche e relative sanzioni amministrative.
In particolare, l’art. 23 sostituisce il comma 17 octies dell’art. 27 della precedente legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente):
Nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore dei lavori o del soggetto certificatore accreditato, l’ente accertatore provvede a darne comunicazione all’ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza. L’applicazione della sanzione a carico del soggetto certificatore accreditato comporta la sospensione da sessanta a centottanta giorni, in base alla determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dall’elenco regionale dei soggetti certificatori accreditati.
Si puo rateizzare?
La reiterazione della violazione per lo stesso o per un altro motivo di non conformità nei cinque anni successivi alla commissione della violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo ai sensi dell’articolo 8 bis della legge 689/1981, comporta la cancellazione dall’elenco regionale da trecentosessantacinque a settecentotrenta giorni, in base alla determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell’articolo 11 della stessa legge 689/1981, decorsi i quali il soggetto interessato a ottenere nuovamente l’accreditamento dovrà dimostrare di aver superato un idoneo corso di formazione.
Inoltre, viene precisato che ogni riferimento all’ACE, attestato di certificazione energetica, deve essere riferito all’APE, in quanto compatibile.
La modifica, infine, si applica alle violazioni contestate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale: ossia dal 7 dicembre 2018.
Ricordiamo che la valutazione della conformità degli APE comporta la verifica dei dati di input al calcolo della prestazione energetica considerati dal soggetto certificatore e la valutazione della correttezza degli adempimenti amministrativi correlati alla produzione dell’APE; ogni violazione a quanto previsto dalla disciplina regionale in merito all’efficienza e alla certificazione energetica determina l’esito negativo dell’accertamento.
Ci sono Errori gravi e minori?
Si considerano come “gravi”, gli errori che riguardano:
- le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche (rif. punti 4.3 e 11.2 del DDUO n. 6480/2015 e s.m.i.)
- la superficie utile (la valutazione si considera negativa qualora lo scostamento tra la superficie utile desunta da planimetria catastale e la superficie dichiarata sia superiore al 20%)
- il volume netto dichiarato (la valutazione si considera negativa qualora lo scostamento tra il volume netto desunto da planimetria catastale e il volume netto dichiarato sia superiore al 20%)
- l’orientamento dell’edificio (la valutazione, effettuata tramite l’utilizzo di planimetria catastale o fotografia aerea, si considera negativa qualora più del 30% delle superfici disperdenti verso l’esterno sia affetto da errore superiore a ± 45°)
- la superficie elemento disperdente verso l’esterno (la valutazione, effettuata tramite l’utilizzo di planimetria catastale, si considera negativa qualora più del 30% delle superfici disperdenti verso l’esterno sia affetto da errore superiore al 30%)
- l’inserimento FER (la valutazione viene effettuata tramite foto aerea)
Sono, invece, “errori minori”, quelli riguardanti:
- la firma digitale apposta all’APE
- il mancato inserimento di interventi raccomandati
- gli errati dati catastali