Dal 18 ottobre il Documento di gara unico europeo (Dgue) viaggerà solo online.
Deroghe ammesse solo per appalti specialistici o che richiedono strumenti complessi
Lo prevede il Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) e il Regolamento europeo 7/2016, che ha adottato il modello di DGUE per tutti i Paesi membri.
L’obbligo in realtà esiste dal 18 aprile 2018, ma il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) ha concesso un periodo transitorio per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici delle Stazioni Appaltanti.
Il periodo transitorio scade giovedì 18 ottobre. A partire da questo momento le uniche deroghe possibili saranno quelle espressamente previste dal Codice Appalti.
DGUE, come funziona
Il DGUE crea una procedura standardizzata per la dichiarazione dei requisiti utili alla partecipazione alle gare di appalto e dell’assenza di cause di esclusione.
Le Stazioni appaltanti devono predisporre ed accettare il DGUE solo in formato elettronico, secondo le disposizioni del Dpcm 13 novembre 2014, attuativo del Codice dell’Amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005).
I documenti di gara devono contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante.
DGUE, le deroghe possibili
A partire dal 18 ottobre, le uniche deroghe ammissibili saranno quelle previste dal Codice Appalti. Le Stazioni Appaltanti non saranno obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell’offerta in caso di natura specialistica dell’appalto, necessità di utilizzo di specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili, utilizzo di attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti, presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici.
È possibile derogare all’invio telematico anche quando le informazioni da trasmettere hanno una natura così sensibile da non poter essere tutelata attraverso i dispositivi generalmente a disposizione degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.