Direttiva macchine e testo unico sicurezza lavoro: obblighi di tutti gli attori sicurezza macchine
La legislazione relativa alla sicurezza delle macchine, definisce obblighi in ordine alla progettazione, costruzione ai fini dell’immissione e/o messa in servizio ed installazione, montaggio e all’uso delle macchine o quasi macchine, individuando i soggetti responsabili ed i relativi obblighi.
Il Presente Focus, con illustrazioni grafiche, intende fornire un quadro completo sugli Obblighi della Sicurezza macchine, mettendo in correlazione quanto prescritto:
- Costruzione macchine – D. Lgs. 17/2010 (Attuazione Direttiva Macchine 2006/42/CE)
- Uso macchine – D. Lgs 81/2008 (TUSL)
Prendendo a riferimento oltre ai testi legislativi, anche Guide ufficiali, Sentenze, altro.
La definizione di “macchina” nel TUSL è inserita nel termine più ampio di attrezzatura di lavoro (Titolo III Capo I Art. 69):
D.Lgs. 81/2008 Titolo III Capo I Art. 69 Definizioni:
- Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per:
- a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.
Per ogni figura che è interessata alla sicurezza macchine indicata nel D. Lgs. 17/2010 (Costruzione) e D. Lgs. 81/2008 (Uso), sono individuati i relativi obblighi, e sono messi in evidenza i diversi ruoli che le stesse figure possono assumere nel caso, ad esempio, di modifiche alle macchine (modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore), manutenzione, ecc.