Legge Beni Strumentali (Nuova Sabatini)

Legge Beni Strumentali (“Nuova Sabatini”)

 

Si tratta dell’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.

 

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

 

Ma chi può beneficiare di questa legge?

 

Le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
  • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà
  • hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento

 

Settori ammessi

  • Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:
    • attività finanziarie e assicurative
    • attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione

 

Cosa finanzia

  • I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali.  Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”
  • Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
    • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito
    • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa

 

Le agevolazioni

  • Consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti
  • L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)
  • Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
    • di durata non superiore a 5 anni
    • di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro
    • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili
  • Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
    • 2,75% per gli investimenti ordinari
    • 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”)
  •  I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “industria 4.0” che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto dalla legge 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), sono individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15 febbraio 2017 n.14036 e s.s.mm.ii. Alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 32, legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), con circolare n. 269210 del 3 agosto 2018 si è provveduto ad adeguare l’elenco dei beni immateriali (allegato 6/B) in relazione ai quali può essere riconosciuta la misura massima del contributo.

Per Ulteriori informazioni leggi tutto l’articolo sul sito dello sviluppo economico: http://goo.gl/iZTqoC