Detrazioni per efficientamento energetico, in questo focus tutto quello che occorre sapere su interventi ammessi, aliquote, superbonus e cessione del credito
La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato la possibilità di usufruire delle detrazioni per efficientamento energetico, ma sono cambiate le regole rispetto al passato, sia per quanto riguarda le aliquote di detrazione, sia per le modalità di cessione del credito.
In questo Focus analizziamo tutti gli aspetti legati alle detrazioni per efficientamento energetico.
Detrazione per risparmio energetico
L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi), l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, ecc.
Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta (50, 65, 70, 75%) occorre far riferimento:
- alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali
- alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
Efficientamento energetico, interventi ammessi e aliquote
Prima di affrontare il tema della cessione del credito, ricapitoliamo nella tabella seguente le tipologie di intervento di efficientamento energetico ammesse e le relative aliquote previste.
INTERVENTI AMMESSI |
ALIQUOTA DETRAIBILE |
Serramenti e infissi | 50% |
Schermature solari | |
Caldaie Biomassa | |
Caldaie a condensazione classe A | |
Caldaie a condensazione classe A+ (con sistema di termoregolazione evoluto) | 65% |
Pompe di calore | |
Scaldaccqua a PDC | |
Coibentazione involucro | |
Collettori solari | |
Generatori ibridi | |
Sistemi di Building Automation | |
Microgeneratori | |
Interventi condominiali (superficie >25%) | 70% |
Interventi condominiali (superficie >25% + qualità media) | 75% |
Interventi condominiali combinati efficientamento energetico + riduzione 1 classe rischio sismico | 80% |
Interventi condominiali combinati efficientamento energetico + riduzione 2 classi rischio sismico | 85% |
Da notare che per gli interventi condominiali sono previste detrazioni maggiori in certe condizioni. Entrando nel dettaglio, è prevista:
- una detrazione del 70% per gli interventi sull’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio su una spesa complessiva non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
- una detrazione del 75% per miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva che conseguano almeno la qualità media di cui al dm 26 giugno 2015. La spesa complessiva massima è pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
Per gli interventi combinati è previsto un super-bonus: per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente a:
- riduzione del rischio sismico
- riqualificazione energetica
spetta, in alternativa alle detrazioni previste per l’ecobonus maggiorato 70%-75% (comma 2- quater art. 14 dl 63/2013) e per il sismabonus (art.16 comma 1 quinques):
- una detrazione dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore
- una detrazione dell’85%, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori
Il tetto di spesa è pari a 136.000 € per ogni unità immobiliare del condominio.
Il super-bonus condomini rappresenta un’occasione da non lasciarsi scappare per coloro che intendono riqualificare il proprio condominio, potendo usufruire di una maxi detrazione anche in zona sismica 3.
Cessione del credito
Le regole per la cessione del credito sono abbastanza complesse e hanno subito variazioni nel corso degli anni.
Vediamole, con riferimento agli anni 2016,2017 e 2018.
Spese sostenute nel 2016
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 finalizzate alla riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, i condòmini che si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti) possono cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi un credito pari alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo.
I contribuenti interessati sono i condòmini che non possono usufruire della detrazione perché possiedono redditi esclusi da Irpef (o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni).
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate (provvedimento 22 marzo 2016):
- la situazione di incapienza deve sussistere nel periodo d’imposta 2015
- il credito cedibile è pari al 65% delle spese poste a carico al singolo condomino, in base alla tabella millesimale di ripartizione, e riguarda le spese sostenute nell’anno 2016, anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti
- la volontà di cedere il credito deve risultare dalla delibera dell’assemblea che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da una specifica comunicazione inviata successivamente al condominio. Il condominio deve comunicare questa volontà ai fornitori che, a loro volta, devono accettare, in forma scritta, la cessione del credito a titolo di parziale pagamento del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati
- il credito ceduto ha le stesse caratteristiche della detrazione teoricamente spettante al condomino e, quindi, il fornitore potrà utilizzarlo in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa di riqualificazione energetica. In particolare, il credito è utilizzabile in compensazione, a partire dal 10 aprile 2017 e mediante il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La quota di credito non fruita nell’anno può essere riportata nei periodi d’imposta successivi ma non può essere chiesta a rimborso.
Per verificare la correttezza della cessione della detrazione da parte del condomino e della fruizione del credito da parte dei fornitori, è previsto che:
- il condominio paghi, entro il 31 dicembre 2016, le spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito, mediante l’apposito bonifico bancario o postale;
- l’amministratore del condominio comunichi telematicamente all’Agenzia delle Entrate una serie di dati;
- il condominio è inoltre tenuto ad informare i fornitori dell’avvenuto invio della comunicazione.
Spese sostenute nel 2017
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, compresi quelli che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75%, i condòmini appartenenti alla no tax area (incapienti) nell’anno precedente a quello della spesa, possono cedere un credito pari alla detrazione Irpef spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
E’ esclusa la cessione del credito in favore delle Amministrazioni Pubbliche.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017 sono state definite le modalità di cessione dei crediti.
Per i soggetti incapienti, il credito d’imposta cedibile corrisponde:
- alla detrazione del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici;
- alla detrazione del 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, per gli interventi condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
- alla detrazione del 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015).
Tutti gli altri soggetti possono invece cedere solo il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni del 70 e del 75%.
Il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
Spese sostenute nel 2018
La Legge di Bilancio 2018 ha modificato i commi 2-ter e 2-sexies dell’art. 14 del D.L. 63/2013 e ha ampliato la possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione a tutte le ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle unità immobiliari, sia singole sia condominiali. In particolare, la cessione è disciplinata distinguendo tra soggetti cosiddetti “incapienti” (di cui al comma 2-ter) e gli altri soggetti diversi (di cui al comma 2-sexies):
- i soggetti che si trovano nella “no tax area” (ovvero pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi incapienti), possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, sia se effettuati sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni. La cessione può avvenire nei confronti dei fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero verso altri soggetti privati, con facoltà che il credito sia poi nuovamente cedibile. Per tali soggetti, è possibile la cessione del credito anche alle banche e agli intermediari finanziari (con esclusione delle Amministrazioni Pubbliche);
- i soggetti diversi da quelli che si trovano nella “no tax area” possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica. La cessione può avvenire nei confronti dei fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero verso altri soggetti privati, con facoltà che il credito sia poi nuovamente cedibile. Per tali soggetti, è espressamente vietata la cessione del credito alle banche e agli intermediari finanziari, oltre che verso le Amministrazioni Pubbliche.
Per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2017 sulle parti comuni degli edifici condominiali, per i quali si ha diritto alle detrazioni più elevate del 70 e del 75%, i beneficiari, diversi dai soggetti incapienti, possono scegliere di cedere il edito:
- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
- ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti).
Non possono cedere il credito, invece, a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Incapienti, chi sono?
Si considerano “incapienti” i contribuenti che hanno un’imposta annua dovuta inferiore alle detrazioni (da lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo) spettanti.
In sostanza, sono incapienti i contribuenti che nell’anno precedente a quello in cui hanno sostenuto le spese si trovavano nelle condizioni indicate:
- nell’articolo 11 comma 2 del TUIR, cioè i pensionati con reddito complessivo costituito solo da redditi da pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro, reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
- nell’art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR, cioè i lavoratori dipendenti e i contribuenti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro;
- nell’art. 13 comma 5 lett. a) del TUIR, cioè i contribuenti con redditi derivanti da lavoro autonomo o da un’impresa minore e i possessori di alcuni “redditi diversi” (indicati nell’art. 50, comma 1, lettere e, f, g, h e i del TUIR, ad eccezione di quelli derivanti dagli assegni periodici), di importo non superiore a 4.800 euro.
Come si utilizza il credito
Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, va ripartito in dieci quote annuali di pari importo. Tali quote sono utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue. Se l’importo del credito d’imposta utilizzato risulta superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato.
Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.