Entrano in vigore dal 22 marzo le Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018). Ecco le novità e cosa cambia rispetto al passato
Dopo ben 10 anni di servizio, le NTC 2008 (approvate con dm 14 gennaio 2008) vanno in pensione e lasciano spazio alle NTC 2018 approvate con il decreto MIT del 17 gennaio 2018, pubblicate sulla Serie Generale n. 42 del 20-2-2018.
Ricordiamo che le NTC 2018 sono normative fondamentali in quanto definiscono i principi da seguire per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni e specificano le prestazioni che gli edifici devono raggiungere in termini di resistenza meccanica e stabilità.
Circa le indicazioni applicative per l’ottenimento delle prestazioni, per quanto non espressamente specificato nelle NTC 2018, si può far riferimento a normative di comprovata validità e ad altri documenti tecnici (ad esempio gli Eurocodici).
Nuove NTC 2018 , i contenuti del decreto
Il decreto ministeriale è costituito da 3 articoli e un allegato contenente il testo relativo alla revisione delle norme:
- nell’articolo 1 si stabilisce l’approvazione del testo contenuto nell’allegato
- nell’articolo 2 si precisa la durata del periodo transitorio successivo alla pubblicazione delle NTC 2018
- nell’articolo 3 si indica che l’entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche sarà a 30 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
In allegato al dm è presente il testo della nuova norma che risulta diviso in 12 Capitoli:
- Oggetto
- Sicurezza e prestazioni attese
- Azioni sulle costruzioni
- Costruzioni civili e industriali
- Ponti
- Progettazione geotecnica
- Progettazione per azioni sismiche
- Costruzioni esistenti
- Collaudo statico
- Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo
- Materiali e prodotti ad uso strutturale
- Riferimenti tecnici.
Le novità introdotte dalle NTC 2018
Semplificazioni per la messa in sicurezza
Una delle principali novità delle nuove NTC 2018 è l’introduzione di semplificazioni per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici esistenti: secondo le nuove regole, in caso di mutamento di destinazione d’uso (§ 8.4.3. lettera c) e di modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV, è previsto uno sconto del 20% sulla verifica. In particolare, il livello di sicurezza della costruzione, quantificato attraverso il rapporto ?E (rapporto tra l?azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione) deve essere pari almeno 0.8 (invece di 1).
Tale semplificazione è stata introdotta anche al fine di migliorare il funzionamento del sismabonus e di consentire la realizzazione di interventi di ristrutturazione con costi sostenibili ed evitare operazioni di ristrutturazione troppo costose.
Materiali e i prodotti per uso strutturale
L’altro punto di interesse coinvolge i materiali e i prodotti per uso strutturale. Le NTC 2018 infatti introducono anche i nuovi materiali da costruzione, come i calcestruzzi fibrorinforzati, per dare sostegno all’applicazione delle nuove tecnologie.
Verifica al confinamento dei nodi
Introdotta la progettazione in capacità della verifica a confinamento dei nodi trave/pilastro anche per la classe di duttilità bassa.
Gerarchie delle resistenze
Aggiornati i coefficienti di sovraresistenza per i vari meccanismi relativi alla “gerarchia delle resistenze”. Inoltre, introdotto il principio secondo cui nel calcolo con la gerarchia delle resistenze, la richiesta di resistenza può essere assunta non superiore alla azioni valutate con comportamento non dissipativo.
Approccio 2 per la geotecnica
Relativamente alla geotecnica, ad eccezione di poche casistiche, è previsto sempre l’uso dell’approccio geotecnico tipo 2.
Addio alle tensioni ammissibili
Eliminata la possibilità di utilizzare le “vecchie” tensioni ammissibili anche nel caso di calcolo semplificato previsto per le zone a bassissima sismicità (vecchie zone 4 – ag·S?0.075). Da oggi si progetta solo con il metodo degli stati limite.
Strutture in muratura
Modificati, rispetto alle precedenti NTC, i fattori di struttura per gli edifici in muratura.
Appendici agli Eurocodici
Le appendici agli Eurocodici costituiscono il collegamento tra le NTC nazionali e gli Eurocodici, indispensabili per consentire l’uso nell’ambito della normativa nazionale.
Essendo, infatti, la sicurezza strutturale di competenza dei Paesi membri, è necessario che i parametri di sicurezza da utilizzare con gli Eurocidici siano coerenti con quelli delle NTC 2018. Le appendici agli Eurocodici, garantiscono appunto questa coerenza.
Periodo transitorio NTC 2018
Il dm 17 gennaio (art. 2 – Ambito di applicazione e disposizioni transitorie) prevede che il periodo transitorio è differenziato per opere private ed opere pubbliche.
Opere private
In base all’art. 2 comma 2 del decreto, per le opere strutturali di costruzioni private che siano attualmente in costruzione, ovvero per le quali sia stato già depositato il progetto esecutivo, possono essere utilizzate le norme previgenti (NTC 2008, approvate con dm 14 gennaio 2008).
Opere pubbliche
Per quanto riguarda le opere pubbliche, il decreto (art. 2 comma 1) individua 3 fattispecie:
- opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione
- contratti pubblici di lavori già affidati
- progetti definitivi ed esecutivi affidati prima del 22 marzo 2018 (data di entrata in vigore delle NTC 2018)
Per le opere pubbliche già in esecuzione (prima fattispecie), nessun problema in merito all’applicazione delle previgenti norme.
Per le opere già avviate e i progetti affidati prima del 22 marzo (seconda e terza fattispecie), si possono ancora usare le vecchie solo se la consegna è prevista entro il 22 marzo 2023 (5 anni dall’entrata in vigore delle NTC 2018).
Per i progetti assegnati prima del 22 marzo 2018 si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi, purché i progetti stessi siano redatti secondo le NTC 2008.