La Regione Lombardia ha integrato le norme che disciplinano l’efficienza energetica degli edifici e il rilascio dell’Attestazione di Prestazione Energetica (APE).
E’ stato pubblicato in questi giorni il Decreto 224/2016, che apporta chiarimenti sulla corretta applicazione del decreto 6480 del 30/07/2015 relativo alle disposizioni per
l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo Attestato di Prestazione Energetica.
Tra le principali novità:
- la conferma dall’esclusione dall’obbligo di allegazione dell’APE per i provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari conseguenti a procedure esecutive o concorsuali;
- viene specificato che l’assenza dell’indicazione di interventi migliorativi, nell’apposita sezione dell’APE, costituisce un inadempimento del certificatore ed è oggetto di verifica in sede di controllo della conformità dell’APE.
L’ indicazione di interventi migliorativi può essere omessa solo qualora il certificatore dichiari, in caso di edifici di classe A3 e A4, che ulteriori interventi non sarebbero
convenienti in termini di costi/benefici.
Sono inoltre introdotte modifiche alla dichiarazione di conformità del certificatore che, con la nuova formulazione assolve anche il ruolo di dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà con cui il professionista dichiara che la copia cartacea è conforme al file depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale.
Il decreto precisa che il libretto d’impianto deve essere unito all’Attestato di Prestazione Energetica destinato all’acquirente dell’edificio e non necessariamente
allegato all’atto di compravendita.
Il decreto contiene anche le disposizioni a cui attenersi nel caso di ampliamento volumetrico.
Ad esempio qualora la sopraelevazione sia climatizzata mediante la sola estensione dei sistemi tecnici preesistenti occorre procedere a delle verifiche sui parametri:
– H’T – coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente espresso in kW/m²K
– Asol,est/Asup – area solare equivalente estiva per unità di superficie utile.
Inoltre vengono specificati meglio:
- i requisiti degli impianti di illuminazione;
- i requisiti di trasmittanza termica dei serramenti;
- i requisiti di trasmittanza termica dell’involucro opaco con isolamento in intercapedine o dall’interno, in caso di riqualificazione energetica.
Infine il documento contiene le disposizioni relative alla sostituzione del generatore di calore, all’installazione di pompe di calore di potenza inferiore a 15 kW e di
impianti alimentati a biomassa e all’obbligo di integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili.