Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 31 Maggio, ha deliberato un importante provvedimento a favore dell’edilizia:
La Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013 ha pubblicato il DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107)” .
Il Decreto è quindi operativo e dovrà essere confermato dal Parlamento entro 60 giorni.
L’articolo 14 del Decreto n. 63 che riguarda il 65% stabilisce che:
1) le detrazioni per tutti gli interventi di riqualificazione energetica delle abitazioni (infissi compresi) sono prorogate fino al 31 dicembre 2013 aumentando l’aliquota dal 55% al 65% secondo i termini della normativa del 26 gennaio 2010. Erano inizialmente escluse dal solo aumento della detraibilità al 65% le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (che rimanevano comunque detraibili al 55% fino a giugno e al 50% successivamente).
TRA GLI EMENDAMENTI DEL GOVERNO ALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 63/2013 APPROVATI DAL SENATO IL 3/07/2013, LE POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA, QUELLE GEOTERMICHE E GLI SCALDA ACQUA A POMPA DI CALORE SONO STATI INCLUSE NELL’AUMENTO DELL’AGEVOLAZIONE AL 65% .
2)le detrazioni per tutti gli interventi di riqualificazione energetica delle abitazioni (infissi compresi) sono prorogate fino al 31 dicembre 2013 aumentando l’aliquota dal 55% al 65% a partire dall’entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla data del 06/06/2013
3)le detrazioni per tutti gli interventi di riqualificazione energetica delle abitazioni (infissi compresi) sono prorogate fino al 31 giugno 2014 aumentando l’aliquota dal 55% al 65% per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita’ immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Il Decreto n.63 contiene anche l’articolo 16 che proroga fino al 31 dicembre 2013 le detrazioni al 50% per le ristrutturazioni edilizie, riguarda anche i serramenti ed è esteso parzialmente anche ai mobili.
TRA GLI EMENDAMENTI DEL GOVERNO ALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 63/2013 APPROVATI DAL SENATO IL 3/07/2013, LA DETRAZIONE DEL 50% E’ ESTESA ANCHE AGLI ELETTRODOMESTICI DI CLASSE NON INFERIORE AD A+.
NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DI MISURE ED INCENTIVI SELETTIVI DI CARATTERE STRUTTURALE, LE DETRAZIONI DEL 50% E DEL 65% SI APPLICANO ANCHE ALL’ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEGLI EDIFICI ESISTENTI, OLTRE CHE – COME GIÀ PREVISTO DAL DL – AL MIGLIORAMENTO, LA MESSA IN SICUREZZA E L’INCREMENTO DEL RENDIMENTO ENERGETICO. “È STATO STABILITO – HA SPIEGATO IL SOTTOSEGRETARIO SIMONA VICARI – UN BONUS FISCALE PER COLORO CHE DECIDONO DI OPERARE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA AL FINE DI MIGLIORARE LA STATICITÀ E RIDURRE IL RISCHIO SISMICO”.
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